F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LOMBARDO EMANUELE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LOMBARDO EMANUELE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) Al 19' del 2° tempo della gara del Campionato di Serie D Isola Liri/Potenza disputata il 10.10.2015, l'arbitro espelleva il calciatore Lombardo Emanuele della società ospitante per ripetute scorrettezze (spintoni, manate e schiaffi sul volto) poste in essere, a gioco fermo, ai danni di un avversario. Per tale motivo il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale comminava al Lombardo la squalifica per 3 giornate (Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015). Tale decisione viene impugnata dal sodalizio di appartenenza del calciatore punito secondo la quale, da immagini televisive in suo possesso, non risulterebbero commesse dal Lombardo le condotte a lui ascritte, condotte che, comunque, non costituirebbero atti di violenza, ma, al più, comportamenti genericamente antiregolamentari punibili con la squalifica per 1 sola giornata. L'appello, privo di fondatezza, va respinto. Quanto riferito nel rapporto arbitrale costituisce, com'è noto, fonte di prova privilegiata per la valutazione dei fatti accaduti in occasione di gare, sicchè le asserzioni difensive in proposito si palesano apodittiche e fantasiose; ugualmente, la sanzione irrogata nei minimi edittali previsti dalla normativa disciplinante la materia deve ritenersi per niente gravosa in relazione alla pluralità ed alla reiterazione dei comportamenti punibili attuati dal calciatore. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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