F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MANUELLI OMAR SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
7. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MANUELLI OMAR SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
La società Gualdo Casacastalda ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, che ha irrogato la pena della squalifica di 5 giornate all’allenatore della prima squadra, Omar Manuelli, in ordine alla partita Gualdo Poggibonsi del 4.10.2015, come si evince dal Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015. La società ricorrente lamenta che la squalifica sia eccessiva visto che i fatti sono avvenuti subito dopo la partita con un comportamento continuato, da ritenersi quindi unico. Deduce altresì che le frasi riportate nel referto non superano la soglia di una gravità normale e che normalmente in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara viene erogata la squalifica per 2 giornate e, solo in caso di violenza diretta nei loro confronti, viene irrogata una sanzione più grave. Il ricorso non è fondato. Nel rapporto del giudice di gara è dato leggere: . La sezione osserva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento dell’allenatore. Dalla semplice lettura del rapporto si intuisce la gravità del comportamento tenuto; tanto più grave quanto più si consideri che esso è stato posto in essere dall’allenatore della squadra, che deve mantenere un comportamento esemplare per i suoi calciatori e per i dirigenti della società che lo ha assunto. La pena è perfettamente congrua alla gravità del comportamento sanzionato. Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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