F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 13 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 250,00; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCHIAVELLI LEONARDO; SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 27.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 157 del 29.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 13 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 250,00; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCHIAVELLI LEONARDO; SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/S.S. LAZIO CALCIO A 5 DEL 27.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 157 del 29.10.2015) La FC5 Corigliano Futsal impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 157 del 29.10.2015 con la quale era stata inflitta l’ammenda di € 250,00, nonché la squalifica per 3 giornate effettive al calciatore Leonardo Schiavelli, a seguito della gara contro la S.S. Lazio Calcio a 5 del 27.10.2015. A sostegno dell’impugnazione la società deduceva che il comportamento dello Schiavelli era da ricondursi ad una decisione arbitrale ritenuta discutibile, che lo stesso pur avendo sferrato un colpo sulla copertura della panchina non la aveva frantumata e che si era recato in tribuna avendo trovato chiusa la porta dello spogliatoio. Riteneva insomma che la verbalizzazione del comportamento tenuto dal giocatore da parte dell’arbitro dovesse considerarsi esagerata e che il comportamento in questione doveva ritenersi frutto di una esultanza “forse un tantino più accesa”. Concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione. Il ricorso è infondato. Dalla chiara verbalizzazione contenuta nel referto arbitrale che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata, emerge che il calciatore Schiavelli dopo essere stato allontanato dal campo rientrava dagli spogliatoi posizionandosi in tribuna ed inveiva contro la terna arbitrale e contro il commissario di campo. Aggiungeva che il giocatore, nonostante fosse stato poi riaccompagnato dai dirigenti della squadra negli spogliatoi, rientrava ancora una volta sulle tribune e vi rimaneva fino alla fine della gara. D’altra parte il ricorso si limita ad un tentativo di giustificazione della reazione senza, in realtà, negare l’accaduto e, pertanto, non vi sono ragioni che possono indurre ad una soluzione diversa rispetto a quella fatta propria, correttamente, dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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