F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG.RA CARDONE ISABELLA SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG.RA CARDONE ISABELLA SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015) Al 35° del secondo tempo, della gara Pink Sport Time/San Zaccaria disputata il 7.11.2015, l’allenatore della società Pink Sport Time, Cardone Isabella protestava veementemente dopo che l’arbitro aveva assunto una decisione tecnica, indirizzandogli frasi volgari ed offensive. Conseguenzialmente veniva allontanata dal terreno di gioco e dopo la notifica del provvedimento apostrofava l’arbitro con una frase offensiva. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015 , la sanzionava con la squalifica per 3 (tre) giornate. Proponeva tempestivo reclamo in data 19.11.2004 la Cardone la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta. Al riguardo evidenziava come l’arbitro avesse frainteso il suo comportamento, in quanto si era limitata solo a protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore a favore della sua squadra – senza alcuna espressione ingiuriosa – uscendo solo dall’area tecnica, essendo al riguardo il referto arbitrale inattendibile, così come del resto ricavabile dal contenuto della dichiarazione del Dott. F. A. Montinari. La dimostrazione poi che il fatto fosse di assoluta tenuità era altresì avvalorata dalla circostanza che subito dopo la notifica del provvedimento lasciava immediatamente il terreno di gioco “…senza creare ulteriori problematiche…”. In sostanza la Cardone sosteneva che si dirigeva immediatamente fuori del campo senza nessuna protesta. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale, che l’allenatore ha vibratamente protestato nel mentre indirizzando all’arbitro le parole puntualmente indicate nel referto, non potendo trovare ingresso nel quadro delineato dalla normativa di settore dichiarazioni di parti peraltro interessate e che comunque non sono in grado di scalfire le attestazioni degli Ufficiali di gara. Nell’impugnazione infatti non viene contestata l’esistenza degli episodi bensì si fornisce una chiave personale e di parte degli accadimenti cercando di sminuire il tenore del comportamento della Cardone la cui condotta però non può trovare giustificazione alcuna. L’allenatore, infatti, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, deve al contrario cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo eventualmente ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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