F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ANACLERIO CARMELA SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. ANACLERIO CARMELA SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015) Al 34° del secondo tempo, della gara Pink Sport Time/San Zaccaria disputata il 7.11.2015, la calciatrice Anaclerio Carmela della società Pink Sport Time – così come precisato dall’arbitro, sentito telefonicamente da questa Corte – colpiva con un calcio una calciatrice avversaria dopo che l’arbitro aveva interrotto il giuoco fischiando un fallo commesso dalla medesima. Dopo che l’arbitro la espelleva, protestava in modo plateale rivolgendogli una espressione ingiuriosa. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 11.11.2015 , la sanzionava con la squalifica per 5 (cinque) gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Pink Sport Time chiedendo il riesame della riduzione della sanzione sul presupposto che il calciatore non avrebbe usato nella circostanza alcuna cattiveria e violenza nei confronti dell’avversario e che il gesto era solo da ricondurre alla foga atletica per la riconquista del pallone, avendo l’arbitro erroneamente descritto gli accadimenti. In buona sostanza parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l’intenzionalità di una condotta violenta poiché si trattava di due calciatrici entrambi alla ricerca del pallone e chiedeva quindi ,come sopra accennato, a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva in considerazione anche che l’avversario riprendeva il giuoco e concludeva la gara senza alcuna conseguenza. Nel ricorso veniva ancora evidenziato che il comportamento nei confronti dell’arbitro non era minaccioso e volgare e che la giocatrice subito dopo l’espulsione lasciava immediatamente il terreno di giuoco. Ciò posto ritiene questa Corte come le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale – nonché dei chiarimenti forniti dall’arbitro stesso – emerge, in maniera inequivocabile, che la calciatrice Anaclerio ha colpito volontariamente l’avversaria dopo l’interruzione del gioco e che ha protestato minacciosamente usando altresì una espressione volgare nei confronti dell’arbitro stesso. Si tratta, quindi, all’evidenza di una prima azione dai connotati violenti e che pertanto in virtù di quanto previsto dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica; cui è seguita una seconda azione irriguardosa nei confronti del direttore di gara che comporta l’aggiunta delle due giornate di squalifica essendo così corretta la decisione del Giudice di primo grado. Ininfluenti sono le asserzioni del reclamo in ordine alla erroneità e genericità della refertazione da parte dell’arbitro in quanto gli accadimenti tecnico-disciplinari intervenuti sotto il suo diretto controllo ed esame paiono essere nella loro materialità fattuale assolutamente non smentiti dalle ragioni fondanti l’impugnazione, ragioni che prendono le mosse da una personale chiave di lettura degli accadimenti. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it