F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RECINO GIORGIO SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/ INVERUNO DELL’8.11.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 56 del 09.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RECINO GIORGIO SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/ INVERUNO DELL’8.11.2015 (delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 56 del 09.11.2015)
In data12.11.2015 il presidente della Mapellobonate Calcio ha preannunciato reclamo avverso la squalifica (3 giornate) inflitta a Giorgio Recino (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n.56 del 9.11.2015) a seguito della gara Mapellobonate Calcio/Inveruno, valida per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D e disputata in data 8.11.2015, chiedendo la trasmissione degli atti relativi alla squalifica del predetto calciatore. Non avendo presentato alcun motivo entro i termini di legge, il reclamo va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Mapellobonate Calcio di Mapello (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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