F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SOC. A.C. RENATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIELLA STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, RENATE/PRO PIACENZA DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54/Campionati Giovanili del 25.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO SOC. A.C. RENATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIELLA STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, RENATE/PRO PIACENZA DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54/Campionati Giovanili del 25.11.2015)
Il Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico con Com. Uff.n . 54/Campionati Giovanili del 25.11.2015, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Biella Stefano per avere, durante l’incontro Renate/Pro Piacenza del 22.11.2015, colpito con un pugno alla schiena un avversario a giuoco fermo. Avverso tale provvedimento la società A.C. Renate ricorreva innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 30.11.2015. Il reclamo è infondato e va rigettato tenuto conto della gravità e della violenza della ingiustificata condotta. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Renate di Lecco, Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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