F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C.D. NARDO’AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA NARDÒ/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.C.D. NARDO’AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LATTANZIO RICCARDO SEGUITO GARA NARDÒ/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone H, Nardò/Progreditur Marcianise svoltasi il 22.11.2015, comminava a carico del calciatore Lattanzio Riccardo la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, l’A.C.D. Nardò, per la quale il Lattanzio è tesserato, ha sottolineato che quest’ultimo ha “colpito con un gesto totalmente istintivo l’avversario .. senza alcuna volontarietà…, non al fine di procurargli nocumento, ma per divincolarsi dalla presa dello stesso avversario che lo strattonava”. Conclusivamente la società ricorrente, ritenendo sproporzionata ed eccessivamente afflittiva la sanzione , ne ha chiesto la riduzione. Il ricorso va respinto. Il referto del direttore di gara, avverso il quale l’appellante non ha opposto documentate argomentazioni, evidenzia chiaramente che i fatti di cui trattasi si sono svolti a gioco fermo - e quindi non nel contesto di un’azione o fase attiva della contesa - e che il Lattanzio, effettivamente ha colpito con un pugno il volto del calciatore avversario, “provocando temporaneo dolore” e dunque ponendo in essere una non tollerabile violenza. Conseguentemente, il Giudice di prime cure ha - correttamente secondo questa Corte, tenendo conto della particolare forza probatoria attribuibile al referto arbitrale - applicato le disposizioni codicistiche in tema di sanzioni ai giocatori (nel caso in esame, l’art. 19 comma 4 lett.b che prevede la sanzione minima di tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori). Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Nardò di Nardò (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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