F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO DI RIENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ISERNIA F.C./POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO DI RIENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ISERNIA F.C./POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n . 35 del 18.11.2015, infliggeva la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al signor Fabio Di Rienzo, allenatore della società A.S.D. Isernia Football Club perchè, durante l’incontro di Campionato Juniores Isernia F.C./Pol. Olympia Agnonese del 14.11.2015, mentre veniva allontanato per aver rivolto espressione offensiva accompagnata da espressione blasfema all’indirizzo di un A.A., nel momento della notifica del provvedimento disciplinare il medesimo tardava l’uscita dal terreno di gioco e si allontanava alzando la recinzione e strisciando sotto di essa raggiungendo la tribuna. Per avere, inoltre, nel corso della gara dopo essere stato allontanato, rivolto espressioni insultanti all’indirizzo della Terna per tuta la durata del secondo tempo. Al termine della gara rientrava sul terreno di gioco determinando un clima di tensione tra i calciatori. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Isernia Football Club ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 21.11.2015 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. L’impugnazione proposta dalla società va parzialmente accolta con riduzione della squalifica a 5 giornate tenuto conto che la pena così rideterminata si rivela congrua alla gravità dei fatti contestati, tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia Football Club di Isernia, riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fabio Di Rienzo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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