F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. FUTURA/REAL ROGIT DEL 21.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. FUTURA/REAL ROGIT DEL 21.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015) La A.S.D. Polisportiva Futura ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio A Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Polisportiva Futura/Real Rogit del 21.11.2015, ha irrogato la ammenda di € 800,00 con la seguente motivazione: “perché propri sostenitori, nel corso dell’incontro, rivolgevano corali ingiurie e minacce nei confronti del secondo arbitro” e inoltre “in diverse circostanze gli sputavano contro attingendolo al volto e alla divisa”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la cancellazione o la riduzione dell’ammenda ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dai propri sostenitori sarebbe stata frutto dell’iniziativa di pochi spettatori, per di più non sicuramente catalogabili come tifosi della ricorrente, e comunque circoscritta nel tempo. Inoltre la ricorrente ha sottolineato la prontezza dell’intervento dei propri dirigenti al fine di far cessare le intemperie. Il ricorso appare solo parzialmente fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente, cosi come puntualmente descritto nel referto del secondo arbitro, va sanzionato. Tuttavia è da ritenersi opportuna una riduzione dell’ammenda ad € 600,00, ritenendosi tale diversa misura congrua in relazione alla fattispecie ed anche alle capacità economiche medie delle società partecipanti a questa competizione. Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante ad € 600,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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