F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. RAVINENSE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 24.5.2017 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, SIG. STANCHINA NICOLA; – AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, CASTELSANGIORGIO/RAVINENSE DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. 49 del 26.11.2015; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. RAVINENSE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 24.5.2017 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, SIG. STANCHINA NICOLA; - AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, CASTELSANGIORGIO/RAVINENSE DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. 49 del 26.11.2015; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015) Con reclamo del 21.12.2015 la U.S. Ravinense impugnava la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento di cui al Com. Uff. n. 54 del 14.12.2015 che aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento di cui al Com .uff. n. 49 del 26.11.2015. Con questa decisione era stata inflitta la sanzione della inibizione al presidente Nicola Stanchina fino al 20.05.2017 nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 a carico della società per insulti all’arbitro e ad un guardialinee. A sostegno del ricorso di deducevano vizi relativi alla procedura in relaziona alla mancata audizione delle parti in sede di appello, in relazione alla assenza dei nomi dei componenti della Corte D’appello Federale territoriale nonchè la sproporzione della sanzione comminata in riferimento ai fatti contestati. Chiedeva pertanto una nuova determinazione dell’organo giudicante nonché una riduzione dell’ammenda e dell’inibizione inflitta al presidente, previa audizione delle parti. Il reclamo è inammissibile L’impugnazione è infatti rivolta ad ottenere una riforma della sentenza d’appello così configurando un nuovo grado di giudizio dinanzi a questa Corte. Si tratta di un grado di giudizio non previsto dall’attuale ordinamento sportivo il quale esclude la possibilità che decisioni in grado di appello siano sottoposte ad un nuovo giudizio d’appello. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ravinense di Ravina (Trento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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