F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 27.1.2016 AL SIG. CALLEGARI MARCO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 27.1.2016 AL SIG. CALLEGARI MARCO SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016) La A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre impugnava la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016 con il quale, in relazione alla gara contro il Bubi Merano del 12.1.2016, era stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 nonché la sanzione della inibizione fino al 27.1.2016 a Calegari Marco per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. La impugnazione riguardava, in realtà, solo la predetta inibizione concernente il Calegari Marco. Sosteneva la reclamante che non si era trattato in alcun modo di comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro bensì di una semplice richiesta rivolta all’osservatore arbitrale affinchè l’attività di quest’ultimo fosse conforme a procedura. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione o in subordine una riduzione limitata all’ammonizione anche con diffida. Il ricorso risulta infondato. In realtà il reclamo si limita a offrire una diversa ricostruzione dei fatti non sostenuta da alcun elemento probatorio significativo mentre il referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata risulta sul punto chiaro ed esente da vizi logici. Pertanto il ricorso non può che essere rigettato. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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