F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO G.A. BUBI MERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO G.A. BUBI MERANO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO DECISIONE MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016, ha accolto il reclamo proposto dalla società Bergamo Calcio a 5 Latorre e ha inflitto alla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara 4 con il punteggio di 0 – 6 per avere schierato nella partita di Coppa Italia Serie B Bergamo Calcio a 5 Latorre/Bubi Merano Calcio a 5 disputata il 12.1.2016, il calciatore Stefano Trunzo in posizione irregolare. Nella precedente Stagione Sportiva 2014/2015, il calciatore, che militava nella società di Serie C Pragma Merano, era stato squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento per 1 giornata effettiva di gara in relazione alla partita di semifinale di Coppa Italia Regionale e non aveva contato la squalifica prima di essere trasferito per la Stagione Sportiva 2015/2016 alla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5. L’appello proposto avverso tale decisione dalla società G.A. Bubi Merano Calcio a 5 è infondato. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente applicato alla fattispecie sia l’art. 22, comma 6 C.G.S. per il quale le sanzioni non scontate in tutto o in parte in una Stagione Sportiva devono essere scontate in tutto o per il residuo nella stagione o nelle stagioni successive, anche in caso di trasferimento ad altra società, sia l’art. 19, comma 11, C.G.S. secondo il quale la squalifica inflitta al calciatore Trunzo, riportata in Coppa Italia, doveva essere scontata nelle gare di Coppa Italia della nuova società di appartenenza. Si rivela erroneo l’assunto dell’appellante secondo cui il calciatore, tesserato il 25.8.2015, non avrebbe preso parte alle gare della Coppa Italia Provinciale di C2, alla quale la società era iscritta, e precisamente alla gara del 15.9.2014 (Bassa Atesina/Bubi Merano) e a quella tenutasi il successivo 25.9.2015 (Kickers Bolzano/Bubi Merano) e pertanto avrebbe scontato la squalifica. L’assunto è infondato perché la società appellante ha preso parte alla Coppa Italia Provinciale di C2 con una propria squadra ma fuori classifica. Non si è realizzato quindi nella fattispecie un presupposto necessario perché una sanzione possa dirsi scontata rappresentato dalla circostanza che un calciatore squalificato non viene schierato in una gara di una competizione ufficiale alla quale la società di appartenenza prende parte come concorrente. L’appellante, a sostegno della sua tesi secondo la quale la squalifica del calciatore Trunzo sarebbe stata scontata dalla mancata partecipazione alle suddette gare di C2, rileva che la partecipazione alla Coppa Italia di Serie B è meramente eventuale. Ciò in quanto a detta competizione prendono parte unicamente le formazioni qualificatesi nei vari gironi ai primi quattro poste della classifica della fase di andata del Campionato di Serie B (talora le prime cinque) di tal che la squalifica potrebbe non essere scontata nel caso in cui la società di appartenenza non riesca a ottenere una posizione utile. Si determinerebbe, quindi, una situazione in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento federale della effettività delle sanzioni. Si deve in contrario osservare che tali argomentazioni, a parte il loro valore sul piano generale, atteso che le sanzioni non scontate si riportano nelle successive competizioni, è comunque mal invocato in quanto non si attaglia minimamente al coso in esame nel quale la società appellante proprio nella prima partita di Coppa Italia di Seri B, competizione alla quale prende parte, non avrebbe dovuto schierare il calciatore Trunzo perché squalificato. L’appello, in conclusione, va respinto. La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.A. Bubi Merano di Merano (Bolzano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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