F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIANO ROBERTO SEGUITO GARA CATANZARO/FOGGIA DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FLORIANO ROBERTO SEGUITO GARA CATANZARO/FOGGIA DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 26.1.2016) Il Foggia Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff n. 115 del 26.1.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra Foggi Calcio/Catanzaro Calcio del 24.1.2016, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Floriano Roberto “per atto di violenza verso un avversario con il gioco in svolgimento in altra parte del campo”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata o, in subordine, la conversione della sanzione residua inflitta in ammenda ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dal Floriano non doveva essere considerata violenta in quanto riconducibile ad una normale azione di gioco, non provocando il contatto con il calciatore avversario danno allo stesso. Inoltre ha sostenuto che vi sarebbe tra il rapporto arbitrale e la decisione del Giudice Sportivo una discrasia avendo quest’ultimo qualificato come violento un comportamento non così definito dal Direttore di gara. Infine la ricorrente ha rilevato l’esistenza di una sproporzione della sanzione irrogata al Floriano rispetto a quella analoga comminata al calciatore Bernardi della squadra avversaria per un fatto ritenuto più grave. Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Floriano è congrua rispetto alle previsioni codicistiche. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l. di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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