F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI VUOLO EMANUELE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, TORRECUSO CALCIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI VUOLO EMANUELE PIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, TORRECUSO CALCIO/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016) La A.S.D. Città di Gragnano preannunziava reclamo avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calciatore DiVuolo Emanuele Pio a seguito della gara del Campionato Nazionale Juniores, Torrecuso Calcio/Città di Gragnano del 16.1.2016 di cui alla delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 52 del 20.01.2016). Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso. Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente Codice di Giustizia Sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Di Gragnano di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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