F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE MILANO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
8. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE MILANO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 144 del 01.02.2016, ha inflitto le sanzioni della ammenda di € 5.000,00 e della squalifica per 1 giornata effettive di gara al signor Mancini Roberto allenatore della società F.C. Internazionale Milano. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Milan/Internazionale Milano disputato il 31.1.2016, al 6° del secondo tempo, il Mancini rivolgeva agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; per avere inoltre, all’atto del consequenziale allontanamento, rivolto un epiteto ingiurioso al Quarto Ufficiale e per avere quindi indirizzato agli spettatori un gesto insultante; infrazioni rilevate anche dalla Procura Federale. Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 1.2.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.2.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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