F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA BRESCIA/LIVORNO DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
9. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA BRESCIA/LIVORNO DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016)
Con reclamo ritualmente proposto dal Brescia Calcio S.p.A. ha impugnato, ex art. 36 bis C.G.S., la decisione (Com. Uff. n. 69 del 2.2.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Martinelli Alessandro, seguito gara Brescia/Livorno del 30.1.2016, la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere, al 14° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa”. 7 Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza dei fatti eccependo, per contro, che l'Arbitro aveva, evidentemente, interpretato/equivocato quanto esclamato dal Martinelli ritenendola fosse stata a lui rivolta. Eccepiva, altresì, che la sanzionata esternazione poteva, al più, essere considerata violazione dei principi di correttezza e probità ma non di contenuto ingiurioso e/o irriguardoso. Ha, pertanto, concluso chiedendo, in principalità, la riduzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara; in subordine, la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara oltre ad una ammenda nella misura ritenuta di giustizia. In via istruttoria, ha formulato istanza, ex art. 34, comma 5, C.G.S. affinché la Corte adita richiedesse agli Ufficiali di gara un supplemento di referto. Alla seduta del 5.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è infondato eppertanto deve essere rigettato. Osserva, nel merito, questa Corte che la frase, inequivocabilmente rivolta all'Arbitro dal calciatore Martinelli, appare di contenuto gravemente ingiurioso e offensivo, con conseguente sanzione ex art. 19, n° 4, lett. a), C.G.S., pari ad una squalifica per 2 giornate effettive di gara. Osserva, infine, che l'istanza istruttoria di richiesta di un supplemento di referto è del tutto inaccoglibile stante il puntuale ed inequivoco contenuto del referto arbitrale. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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