F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. PONSACCO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NONNI LEONARDO SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/ PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C. PONSACCO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NONNI LEONARDO SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/ PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Nonni Leonardo la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita Jolly Montemurlo/Ponsacco1920 del 21.2.2016 (Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016). Al riguardo nel rapporto dell’arbitro si legge che al 40º del secondo tempo, subito dopo aver fischiato un fuori gioco, il numero cinque del Ponsacco , Nonni Leonardo, da terra colpiva con due manate sul petto il numero cinque del Jolly Montemurlo Manganelli Pietro anche lui a terra, il quale reagiva con una manata sul corpo. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Ponsacco 1920, chiedendo la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva per i seguenti motivi: 1) i gesti ascritti ai due calciatori non sono avvenuti a gioco fermo, come sostiene l’arbitro: i due calciatori sono venuti a contatto in area di rigore, peraltro affollata di almeno 15 giocatori, di spalle al collaboratore di linea; 2) il carattere non violento dei gesti, accaduti nei minuti finali di una gara col risultato in bilico, ed in un’azione di gioco convulsa, dentro l’area di rigore, con almeno 15 calciatori interessati, in un normale corpo a corpo tra un difensore, il Nonni, ed un attaccante; 3) lo stesso arbitro nel referto dichiara che entrambi i calciatori espulsi uscivano insieme dal campo senza riportare alcuna conseguenza fisica. Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto. Si premette che nello sport in genere, e nel calcio in particolare, ogni”manata” ha una connotazione di violenza che va bandita perché viola l’interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato) dall’art. 1bis C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..). Ciò stante, la sanzione, contenuta nel minimo edittale, appare congrua, valutando tutti i criteri dell’art. 16 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Ponsacco 1920 di Ponsacco (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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