F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. MOJITO FC AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 1.200,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ACCARDO ALESSANDRO; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SSIG.RA RANGO CLAUDIA; – SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 ALLA CALC. MELIS FEDERICA; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. RUSSO CHIARA; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. TORNO AGNESE; – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. FERI JESSICA; – SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALC. ION ROXANA ELENA INFLITTE SEGUITO GARA MOJITO FC/THIENESE C5 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 514 del 24.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. MOJITO FC AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 1.200,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ACCARDO ALESSANDRO; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SSIG.RA RANGO CLAUDIA; - SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 ALLA CALC. MELIS FEDERICA; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. RUSSO CHIARA; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. TORNO AGNESE; - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. FERI JESSICA; - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALC. ION ROXANA ELENA INFLITTE SEGUITO GARA MOJITO FC/THIENESE C5 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 514 del 24.2.2016) La A.S.D. Mojito FC ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 514 del 24.2.2016 con la quale, in riferimento alla gara A.S.D. Mojito FC/Thienese C5 Alto VIC. del 21.2.2016, ha preso i seguenti provvedimenti: - squalifica per 5 gare ad Accardo Alessandro “perché a fine gara rivolgeva agli arbitri frasi irriguardose e, successivamente avvicinava l’allenatore della squadra avversaria colpendolo con uno schiaffo al corpo”; - squalifica per 3 gare a Rango Claudia “allontanata per avere profferito minacce nei confronti delle calciatrici avversarie, a fine gara, mediante un megafono rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo degli arbitri”; - squalifica fino al 30.6.2016 a Melis Federica perché “protestando nei confronti dell’arbitro, per i provvedimenti adottati nei confronti delle sue compagne di squadra, lo strattonava alla divisa e gli rivolgeva reiterate ingiurie e minacce. Successivamente si recava nei pressi delle calciatrici avversarie spintonandole ed insultandone alcune”; - squalifica per 3 gare a Russo Chiara e Torno Agnese “perché a fine gara spintonavano alcune calciatrici avversarie”; - squalifica per 2 gare a Ferri Jessica “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro”; - squalifica per 1 gara a Ion Roxana Elena “per proteste nei confronti dell’arbitro e per comportamento non regolamentare”; - ammenda di € 1.200,00 più diffida alla società “per corali ingiurie e minacce da parte di propri sostenitori nei confronti degli arbitri e di alcune calciatrici della società avversaria. All’atto della sospensione definitiva dell’incontro da parte dell’arbitro, venivano lanciati all’indirizzo dell’arbitro e delle calciatrici della società ospitata numerosi oggetti, tra i quali bottigliette piene d’acqua e monetine, nonché numerosi sputi senza colpire. Inoltre l’allenatrice della società, tramite un megafono rivolgeva offese alla terna arbitrale ed ingiurie alle componenti la compagine avversaria, alcune delle quali venivano aggredite fisicamente dalle calciatrici della società. Il tutto avveniva senza che alcun dirigente della società intervenisse a difesa sia della terna che delle compagne ospitate”. L’impugnazione proposta dalla A.S.D. Mojito FC è diretta ad ottenere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni comminate. In particolare la ricorrente ha sostenuto la insussistenza di alcuni comportamenti da parte del pubblico, da parte della sig.ra Rango Claudia che non avrebbe utilizzato un megafono per rivolgere offese alla terna arbitrale, da parte del sig. Accardo Alessandro che non avrebbe rivolto agli arbitri frasi irriguardose, da parte della sig.ra Federica Melis che non avrebbe avuto alcun contatto fisico con l’arbitro, da parte della sig.ra Chiara Russo che non avrebbe avuto alcun contatto fisico con le calciatrici avversarie e da parte della sig.ra Agnese Torno che non avrebbe spinto alcune calciatrici avversarie. La ricorrente ha richiesto altresì la riduzione della sanzione per la calciatrice Ferri Jessica affermando che il suo comportamento si giustificava per l’atteggiamento intimidatorio e provocatorio assunto dal direttore di gara e l’annullamento della sanzione per la calciatrice Ion Roxana Elena. Ha allegato al ricorso la dichiarazione dell’allenatore della Thienese con la quale egli dichiara di non aver ricevuto percosse o colpi da parte del Presidente o da altri membri del club A.S.D. Mojito FC. La ricorrente ha, successivamente all’inoltro del ricorso, inviato per e-mail un video della partita in oggetto che, a dire della stessa, proverebbe la insussistenza di alcuni comportamenti sanzionati. La Corte in via preliminare rileva la inammissibilità del filmato prodotto ai sensi dell’art. 35 comma 2 e 3 C.G.S. e la irrilevanza della dichiarazione allegata rispetto a quanto contenuto nel referto arbitrale che ha fede privilegiata. La Corte nel merito, sentito l’arbitro, respinge il ricorso ritenendo congrue, in relazione ai comportamenti assunti rispettivamente dai tesserati sopra menzionati e dal pubblico, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. La C.S.A., dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 35 C.G.S. il filmato prodotto; sentito l’Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Mojito F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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