F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 10. RICORSO TERAMO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMP. NAZ. UNDER 17 S.S. TERAMO CALCIO/FOGGIA CALCIO DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 90/Campionati Giovanili del 09.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 10. RICORSO TERAMO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMP. NAZ. UNDER 17 S.S. TERAMO CALCIO/FOGGIA CALCIO DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 90/Campionati Giovanili del 09.03.2016) Con reclamo del 10.03.2016 la Teramo Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. del 9.03.2016 n. 90 con la quale era stata comminata alla reclamante la sanzione della perdita della gara contro il Foggia Calcio per 0-3 perché ritenuta responsabile della mancata disputa della partita per concomitanza con altra gara sul medesimo terreno di giuoco. A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva di non avere alcuna responsabilità dell’accaduto in quanto essa aveva tempestivamente comunicato alla società Piano delle Lente la contemporanea fissazione per lo stesso orario e nel medesimo capo di altra gara (quella tra Piano della Lente e Santgidiese) ed aveva altresì provveduto a comunicare alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico la variazione del campo di giuoco. Senonchè il Comitato Regionale dell’Abruzzo non provvedeva all’annotazione della variazione rispetto alla originaria comunicazione ufficiale e si veniva pertanto a determinare la concomitanza in ragione della quale veniva poi inflitta la sanzione. Da ciò si deduceva, secondo la reclamante, l’assenza di ogni sua responsabilità Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In realtà la decisione arbitrale di far disputare la gara tra la Piano della Lente e la Santegidiese e di non procedere alla disputa della gara tra Teramo Calcio e Foggia calcio appare corretta in relazione alla concomitanza che si era venuta a determinare e che imponeva il ricorso al criterio della gerarchia dei campionati. Se non che la documentazione esibita comprova l’assenza di responsabilità della Teramo Calcio la quale in alcun modo può ritenersi responsabile dell’accaduto avendo posto in essere ogni formale precauzione per scongiurare l’accaduto. La concomitanza è pertanto da addebitare al mancato inserimento nel Comunicato del Comitato regionale della variazione che era stata tempestivamente richiesta. Da qui l’assenza di responsabilità della reclamante. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Teramo Calcio di Teramo, dispone la disputa della gara nonché l’invio degli atti al Settore Giovanile e Scolastico per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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