F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 11. RICORSO POL. POMPEI CALCIO MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MILAZZO/POMPEI DEL 16.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
11. RICORSO POL. POMPEI CALCIO MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MILAZZO/POMPEI DEL 16.1.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)
Al termine della gara Virtus Milazzo/Pol. Pompei Calcio Messina, Campionato 1° Cat. Girone “D” del 16.01.2016, la Pol. Pompei Calcio Messina proponeva rituale ricorso avverso il risultato gara chiedendo “di dare partita persa alla società Virtus Milazzo col punteggio di 3-0”. Il competente Giudice Sportivo di primo grado respingeva il reclamo su esposto con delibera Com. Uff. n. 229 del 29.01.2016. La competente Corte Sportiva di Appello territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia rigettava il gravame proposto dalla Pol. Pompei Calcio Messina con delibera Com. Uff. n.77 del 18.02.2016. Ciò posto, vi è da dire che non sono previsti, nella procedimentalizzazione delle cognizioni di merito dell’ordinamento sportivo, ulteriori gradi di giudizio rispetto a quelli già attivati. Nella fattispecie risulta che la Società Pol. Pompei Calcio Messina, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, adiva, con rituale ricorso, quello di appello previsto dall’ordinamento, ossia la Corte Sportiva d’Appello Territoriale che, nella sua discrezionalità cognitiva, rigettava il relativo gravame. I rimedi ordinari, nella cognizione riguardante i fatti, appaiono quindi tutti esperiti e, ad ordinamento vigente, non ne sono previsti, a livello federale, altri. E’ previsto, come rimedio straordinario, quello della revocazione della decisione inappellabile, nei casi, termini e modi colà previsti, di cui all’art.39 C.G.S. oppure quello indicato dal Codice di Giustizia del CONI al titolo VI, semprechè si versi nelle ipotesi ivi disciplinate. In disparte quanto procede, deve ribadirsi che il ricorso proposto a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, avverso una decisione dell’omologo organo a livello territoriale, è inammissibile alla luce dell’impianto ordinamentale giustiziale di cui al C.G.S. della F.I.G.C. non avendo questa Corte giurisdizione alcuna sul provvedimento di cui è gravame. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra esposto dalla Società Pol. Pompei Calcio Messina di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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