F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; 3 – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARWUAH ENOCK, INFLITTE SEGUITO GARA RAPALLOBOGLIASCO/PINEROLO DEL 2.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE; 3 - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARWUAH ENOCK, INFLITTE SEGUITO GARA RAPALLOBOGLIASCO/PINEROLO DEL 2.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016)
Il G.S.D. Rapallobogliasco, con atto del 7.3.2016, ha reclamato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del Campionato Nazionale Serie D pubblicata sul Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Rapallobogliasco/Pinerolo (Girone A), ha sanzionato l’odierna reclamante con l’ammenda di €. 800,00 per indebita introduzione di due persone nello spogliatoio arbitrale, rifiutandosi di farsi identificare, ed ha squalificato il calciatore della stessa reclamante Enock Barwuah per tre giornate effettive “per avere, al termine della gara, colpito con uno schiaffo alla nuca il calciatore avversario”. Il reclamo eccepisce l’eccessività di entrambe le sanzioni: per quanto riguarda il sodalizio perchè nello spogliatoio dell’arbitro si sarebbero introdotti il Presidente ed il Dirigente accompagnatore al solo fine di chiedere spiegazioni, mentre la squalifica dell’atleta andrebbe ridimensionata non integrando alcuna condotta violenta, come tale considerata dal primo giudice. La Corte ritiene infondato il gravame proposto avverso la sanzione economica, mentre può venir ridotta la squalifica del calciatore. In effetti, il rapporto del Direttore di gara in relazione all’episodio verificatosi al termine della stessa appare particolarmente dettagliato e particolareggiato; del resto non vi sarebbe stato motivo di riferire che le persone introdottesi nello spogliatoio non si sarebbero fatte identificare, qualora le stesse si fossero qualificate, rilasciando il proprio nome e cognome. Allo stato, pertanto, l’inesistenza di prove idonee a smentire la privilegiata valenza probatoria del referto arbitrale determina la conseguente sanzione. Viceversa, la condotta del calciatore, costituita dall’aver inferto una manata sulla nuca di un avversario, non può considerarsi violenta, come giudicata in prime cure, ma semplicemente antisportiva, in conformità a quanto più volte statuito da questa Corte che individua la violenza non tanto nelle conseguenze lesive dell’atto, bensì nell’idoneità del mezzo a provocarle: nella fattispecie non v’è dubbio che ricorrano entrambe tali previsioni. Il calciatore Barwuah va dunque sanzionato per comportamento gravemente antisportivo ex art. 19, comma IV, lett. a), C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società G.S.D. Rapallobogliasco di Rapallo (Genova), riduce la sanzione della squalifica al calc. Barwuah Enock a 2 giornate effettive di gara. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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