F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00; – 1 GARA DA DISPUTARSI CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVA DI SPETTATORI, INFLITTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00; - 1 GARA DA DISPUTARSI CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVA DI SPETTATORI, INFLITTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)
Con preavviso e reclamo tempestivamente introdotti, la S.P.D. Amirternina Scoppito ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Amirternina Scoppito/Olympia Agnonese del precedente giorno 6, ha inflitto alla società ospitante la sanzione dell’ammenda di €. 1.500.00, disponendo altresì che una gara fosse disputata con il settore riservato alla tifoseria locale priva di spettatori in quanto “propri sostenitori, dal 20° del secondo tempo e fino al termine della gara rivolgevano ad un A.A. espressioni gravemente ingiuriose e minacciose comportanti anche denigrazione per motivi di origine territoriale”. Lamenta la ricorrente l’eccessività della complessiva sanzione, sia in relazione ad altre statuizioni dello stesso Giudice Sportivo, ma soprattutto in quanto, contrariamente alle risultanze del referto dell’Assistente, le espressioni allo stesso rivolte sarebbero state pronunciate da un solo ed ignoto spettatore, nei cui confronti era stato presentato esposto alla locale Stazione dei Carabinieri. In occasione della seduta fissata per l’esame del reclamo al 24.3.2016, il Presidente della società Amirternina chiedeva oralmente di poter partecipare alla discussione, conseguendo autorizzazione dalla Corte. Quest’ultima, in considerazione del motivo di gravame ed onde disporre del più ampio panorama probatorio, provvedeva ad ascoltare l’Assistente Arbitrale il cui referto aveva determinato l’impugnata sanzione, ottenendo conferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, le frasi ingiuriose e razziste a sfondo territoriale non erano state pronunciate da una sola persona, ma, viceversa, da una pluralità di soggetti, rendendo la ricorrente meritevole della sanzione inflitta. Inoltre, non può trascurarsi l’assoluta ininfluenza dell’esposto presentato dalla società dal momento che lo stesso, pur riferendosi ad “uno spettatore”, non è in grado di individuarlo, circostanza che, ove si fosse verificata, avrebbe offerto ben altra rilevanza all’atto in richiamo. Ritiene tuttavia la Corte di poter mitigare la misura dell’ammenda in considerazione del campionato dilettantistico al quale partecipa la ricorrente, nonchè per adeguarla ad altre sanzioni inflitte per comportamenti antisportivi del pubblico. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.P.D. Amiternina Scoppito di Scoppito (L’Aquila), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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