F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO MAZARA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENESIO VALERIO SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI MAZARA/GRAVINA DEL 16.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO MAZARA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENESIO VALERIO SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI MAZARA/GRAVINA DEL 16.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016)
Con reclamo urgente ritualmente proposto la Mazara Calcio A.S.D. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, seguito gara Mazara Del Vallo/Gravina del 16.3.2016 (quarti di finale di Coppa Italia), ha inflitto al calciatore Genesio Valerio la squalifica per 3 gare effettive per avere, al 37° del secondo tempo ed a palla lontana, tirato uno schiaffo in faccia ad un avversario. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta del Genesio, precisando che egli, al fine di svincolarsi dal contatto con l'avversario, lo colpiva involontariamente e leggermente al volto, senza arrecare alcun danno. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica inflitta. Alla seduta del 24.3.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – nessuno è comparso per la reclamante avendo il suo difensore comunicato, con nota fax del 24.3.2016, che il reclamo venisse esaminato senza la presenza di un Rappresentante della Associazione. Il reclamo proposto è infondato e deve essere rigettato tenutosi conto della precisa normativa di cui all'art. 35, 1.1 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Mazara Calcio A.S.D. di Mazara del Vallo (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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