F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. BOYS PIANURESE 2005 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, BOYS PIANURESE/MONS PROCHYTA CALCIO DEL 21.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CSA del 27 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. BOYS PIANURESE 2005 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, BOYS PIANURESE/MONS PROCHYTA CALCIO DEL 21.2.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016) Con atto spedito il 24.2.2016, la Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 proponeva ricorso avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato accolto il reclamo, proposto dalla Società Mons Prochyta Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania che aveva irrogato alla predetta Società Mons Prochyta Calcio la sanzione della perdita della gara Mons Prochyta Calcio/Boys Pianurese del 24.10.2015. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile. Nel Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “Giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ci occupa, la Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio. Per questi motivi, la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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