F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERATTI LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/POGGIBONSI DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERATTI LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/POGGIBONSI DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)
La Corte, dopo attenta lettura del referto arbitrale, dal quale sembrerebbe che l’accadimento possa essere contestualizzato nell’ambito di un’azione di gioco, ha avvertito l’esigenza di interpellare direttamente l’arbitro, per richiedere i chiarimenti del caso. Lo stesso, raggiunto telefonicamente, ha in effetti dichiarato che pur essendo il fatto accaduto nell’ambito dell’azione di gioco, vi è stata in ogni caso, da parte del calciatore Veratti la volontarietà di sferrare il pugno e colpire l’avversario. A fronte del chiarimento acquisito pertanto, la fattispecie non può essere ricompresa nel grave fallo di gioco, ma va qualificata come condotta violenta. Ciò nonostante, ritiene la Corte di contenere la pena nell’ambito edittale e per l’effetto, in parziale accoglimento del proposto reclamo, rimodula la stessa ritenendo equa e giusta la squalifica del calciatore per tre giornate. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Veratti Luca a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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