F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO CITTA’ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. MANCINI ALBERTO SEGUITO GARA PLAY OFF SCUDETTO, CITTÀ DI MONTESILVANO C5/REAL RIETI DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 del 2.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO CITTA’ DI MONTESILVANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. MANCINI ALBERTO SEGUITO GARA PLAY OFF SCUDETTO, CITTÀ DI MONTESILVANO C5/REAL RIETI DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 del 2.5.2016) Con reclamo del 6.5.2016 la ASD Città di Montesilvano ed il Sig. Mancini Alberto, in proprio, impugnavano la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff., n. 736 del 2.5.2016 con la quale era stata inflitta al Mancini la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2016 per avere lo stesso, mentre assisteva contro il Real Rieti C5 del 30.4.2016, inveito ripetutamente contro le decisioni arbitrali, tentando di colpire con sputi il primo arbitro senza riuscire. A sostegno dell’impugnazione si sottolineava come la condotta del Mancini pur caratterizzata da proteste certamente eccessive nei confronti dell’arbitro non si era mai tradotta nel tentativo di colpire il direttore di gara con sputi, dovendosi al riguardo ritenere sul punto un travisamento da parte di quest’ultimo. Nel reclamo si sottolineava particolarmente la irreprensibilità della carriera del Mancini, mai caratterizzata in lunghi anni di attività da comportamenti come quello censurato. Nel corso dell’audizione il Mancini ribadiva la propria posizione, sottolineando con particolare vigore la circostanza che l’addebito del tentativo di colpire l’arbitro con sputi era da considerarsi inesistente e frutto di un travisamento. Il ricorso è parzialmente fondato. Mentre, infatti, la circostanza delle reiterate proteste appare oggettivamente ed univocamente accertata e, in definitiva, ammessa dallo stesso ricorrente non così può dirsi del tentativo di colpire l’arbitro con sputi. Sul punto, infatti, è da rilevare che mentre l’arbitro riferisce di aver riconosciuto in tribuna il Mancini e gli attribuisce il tentativo di colpire l’arbitro, gli altri referti di commissari di campo sono di diverso tenore. In uno dei due referti non vi è traccia dell’accaduto e si parla solo di frasi offensive, mentre nel modulo diretto al procuratore federale, a firma Grotti, si parla di un generico tentativo di colpire l’intera compagine arbitrale da parte della intera tifoseria locale. In altri termini non vi è certezza del reale verificarsi del comportamento in capo al Mancini. Appare pertanto equo accogliere parzialmente il ricorso riducendo la sanzione Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Mancini Alberto a tutto il 31 maggio 2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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