F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. UMAR SADIQ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI LAZIO/ROMA DEL 22.04.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. UMAR SADIQ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI LAZIO/ROMA DEL 22.04.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al calciatore, della società A.S. Roma, Umar Sadiq. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro del Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti Lazio/Roma disputato il 22.4.2016, Umar Sadiq, al 25° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un Assistente; successivamente, mentre abbandonava il terreno di giuoco dopo la consequenziale espulsione, si dirigeva nuovamente verso il calciatore avversario che giaceva a terra e lo colpiva, nuovamente, con una ginocchiata al volto. Avverso tale provvedimento la Società A.S. Roma ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 28.4.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 7.5.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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