F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.D. M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOTTI ILARIO SEGUITO GARA RECANATESE/FERMANA F.C. DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO S.D. M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOTTI ILARIO SEGUITO GARA RECANATESE/FERMANA F.C. DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016) La S.D. M.C. Fermana F.C. propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, lamentando l’eccessiva sproporzione della sanzione inflitta al proprio calciatore Ilario Iotti dal Giudice Sportivo, rispetto all’entità del fatto accaduto ed al contenuto del referto arbitrale, tenuto anche conto del contesto in cui lo stesso si è verificato. Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. E’ peraltro la stessa reclamante che non ha inteso discutere i fatti nel loro accadimento storico, per come riferiti e descritti dall’arbitro di gara, avendo inteso solo contestare l’eccessiva afflittività della pena. La Corte prende atto dell’ottimo sforzo difensivo profuso, ma ritiene di non poter condividere le tesi affermate e sostenute della parte reclamante, perché i fatti sono gravissimi e non lasciano spazio ad interpretazioni più benevole. Il senso letterale delle espressioni usate dal calciatore, che risultano riportate dall’arbitro in referto nella loro agghiacciante crudezza e senza metafora alcuna, non lasciano ambito ad equivoci ed è appena il caso di sottolineare che sono state profuse ben due bestemmie, un’espressione che nulla ha di urbano e due gravissime offese. Simili comportamenti non possono trovare giustificazione, esimenti di sorta o anche semplicemente attenuanti, perché l’educazione, il rispetto per l’arbitro e le sue decisioni ed il dovere di probità debbono costituire elementi portanti del comportamento sportivo, anche ove lo stesso abbia a manifestarsi nell’agonismo più spinto o caratterizzato da particolari momenti di gioco o da esigenze di classifica. E’ dovere specifico dell’atleta controllare le sue reazioni, contenendole entro limiti accettabili e detto dovere, nella fattispecie, è stato violato al di là di ogni ragionevole comprensione. La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società S.D. M.C. Fermana F.C. di Fermo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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