F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO MEZZOLARA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAZZANI FABIO SEGUITO GARA MEZZOLARA/FORTIS JUVENTUS DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO MEZZOLARA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAZZANI FABIO SEGUITO GARA MEZZOLARA/FORTIS JUVENTUS DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016) La società Mezzolara ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in particolare per la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara al tesserato, Fabio Bazzani, allenatore della squadra, come da Com: Uff. n. 139 del 2.5.2016. Dagli atti risulta che al 35° del secondo tempo l’arbitro ha dovuto allontanare il sig. Fabio Bazzani dal campo perché, dopo una decisione tecnica, gridando, diceva: “arbitro, che c…. fai? E’ fallo. E nello stesso tempo, gesticolava con le braccia”. La società appellante non contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che è stata adoperata una frase colorita, dovuta alla delicatezza della partita e senza un intento offensivo nei confronti del direttore di gara. Pertanto viene chiesta una riduzione della squalifica. Il reclamo è parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che a fronte di affermazioni, peraltro solo parzialmente contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che l’espressione in sè non è particolarmente offensiva. Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da 2 a 1 giornata di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici. L’accoglimento, anche parziale, del ricorso comporta la restituzione della tassa di reclamo Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Mezzalara S.S.D. di Budrio (Bologna), riduce la sanzione inflitta al sig. Bazzani Fabio a 1 giornata di squalifica . Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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