F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016 (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPPIELLO (dal 28.11.2011 al 10.3.2012 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) – (nota n. 9274/196 pf14-15 AM/ma dell’8.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016
(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), LUIGINA CAPPIELLO (dal 28.11.2011 al 10.3.2012 Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9274/196 pf14-15 AM/ma dell’8.3.2016). Il deferimento Con provvedimento del 24.9.2015 il Procuratore Federale Aggiunto deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale: - il Signor Antonio Carvelli, all’epoca dei fatti amministratore unico della Società A.C. Montichiari Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione al contenuto dell’atto di denuncia-querela presentato alla Procura della Repubblica di Mantova in data 28.4.2012 in merito a presunte indebite cessioni dei crediti vantati dalla Società presso la Lega Pro in favore della C.S.D. Asola Srl; - la Signora Luigina Cappiello, amministratore unico della Società A.C. Montichiari Spa fino al 10.3.2012, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S. per aver ideato e posto in essere la retrodatazione delle proprie dimissioni dalla carica indicata ad una data antecedente la sottoscrizione di un riconoscimento del debito della Società verso la C.D.S. Asola Srl. Nei termini prescritti nessuno dei deferiti presentava memorie. Il dibattimento Alla riunione del 12 maggio 2016 il Tribunale richiedeva alla Procura Federale la trasmissione anche in forma cartacea degli atti allegati al deferimento, rinviando il procedimento alla odierna riunione, nella quale il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 14 (quattordici) di inibizione per Carvelli e mesi 18 (diciotto) di inibizione per Cappiello. La motivazione Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Risulta pacificamente in atti che in data 28.4.2012 il deferito Carvelli, unitamente al Signor Francesco Antonio Carmine de Pasquale, giudicato separatamente, sottoscriva un atto di denuncia-querela diretto alla Procura della Repubblica di Mantova. In detto atto, in particolare, si sosteneva che il precedente amministratore, Luigina Cappiello, avesse fraudolentemente simulato l’esistenza di un debito della Società A.C. Montichiari Spa verso la C.D.S. Asola Srl per forniture sportive, debito complessivamente ammontante ad oltre 260.000 Euro. A copertura di detto debito, la Cappiello avrebbe poi ceduto alla C.D.S. Asola crediti per pari importo vantati dalla A.C. Montichiari Spa verso la Lega Pro. Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Mantova nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti della Cappiello e del legale rappresentante della C.D.S. Asola Srl smentiscono frontalmente la ricostruzione dei fatti operata dai querelanti, risultando al contrario confermata l’esistenza e l’entità del credito vantato dalla C.S.D. Asola nei confronti dell’A.C. Montichiari e la validità della cessione dei crediti presso la Lega Pro operata dalla Cappiello. Ed anzi, nell’informativa acquisita agli atti, gli operanti ipotizzano la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia in capo ad entrambi i querelanti in danno della Cappiello e dell’altro denunciato. A prescindere dalle valutazioni dell’AG competente che hanno condotto all’archiviazione del procedimento, la falsa accusa contenuta nell’atto di denuncia-querela rileva sotto il profilo disciplinare concretando una aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che sempre devono ispirare l’agire dei tesserati. E che quanto contenuto nell’atto sottoscritto e successivamente depositato alla Procura della Repubblica di Mantova circa il credito della C.D.S. Asola Srl non fosse conforme al vero non poteva certamente essere ignorato dal Carvelli che, per quanto risulta in atti, sottoscrisse addirittura, sempre insieme al de Pasquale, una “convenzione transattiva” in data 7.5.2012 per trovare con la controparte un componimento proprio della vertenza in questione. Quanto alla posizione della Signora Cappiello, va considerato che la contestazione elevata nel deferimento attiene unicamente alla confessata retrodatazione delle proprie dimissioni ad un periodo antecedente al reale. Detta circostanza risulta riscontrata dagli accertamenti di PG svolti nell’ambito del procedimento penale che hanno confermato una ritardata trascrizione della modifica societaria con modalità del tutto anomale. La retrodatazione delle dimissioni, condotta di per sé neutra, assume rilievo disciplinare attesa la precisa finalità alla stessa sottesa, vale a dire la necessità di sconfessare un riconoscimento di debito (che altrimenti avrebbe consentito alla Società creditrice, la CDS Asola, di ottenere un provvedimento monitorio) e lamentare comunque l’invalidità della cessione dei crediti sottoscritta il 23.4.2012 proprio dalla deferita. Non vi è dubbio che anche in questo caso siano stati violati i principi richiamati all’art. 1bis, comma 1, CGS. Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale ritiene congruo determinare la sanzione nella misura di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare delibera di irrogare a Luigina Cappiello e ad Antonio Carvelli la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione.
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