F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016 (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIOS KYRIAZIS (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Triestina Calcio Spa) – (nota n. 9696/52 pf15-16 AM/ma del 17.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016
(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GEORGIOS KYRIAZIS (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 9696/52 pf15-16 AM/ma del 17.3.2016). Con nota n. 9696/52pf15-16/AM/ma del 17 marzo 2016 il Procuratore Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: il Sig. Georgios Kyriazis, all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Triestina Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1 del CGS), in relazione all’art. 8, comma 2 e comma 11, del CGS e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver pattuito in data 3 giugno 2008 con il presidente della Società, Sig. Stefano Mario Fantinel, la corresponsione di una “speciale gratificazione” pari a Euro 15.000,00, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, come dettagliatamente descritto nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, ai punti F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 e F10r. Il deferimento veniva proposto in esito al procedimento n. 662pf/11-12 aperto dalla Procura Federale in data 13 febbraio 2012 avente a oggetto: “Fallimento della Società US Triestina Calcio ed eventuali violazioni disciplinari in relazione agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F.”, la cui conclusione indagine era stata notificata il 26 febbraio 2015 ai soggetti interessati. La notifica non era invece andata a buon fine nei confronti di Georgios Kyriazis cui seguiva lo stralcio della posizione del medesimo con conseguente apertura, in data 27 agosto 2015, di un autonomo procedimento avente appunto come oggetto “Stralcio dal procedimento 662 pf 11-12 della posizione del Sig. Georgios Kyriazis e apertura di autonomo procedimento con l'inserimento nello stesso di copia integrale degli atti del proc. n. 662 pf 11 12. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 27.08.2015 al n. 52pf15-16.”. Il deferimento era seguito, come sopra accennato, alla comunicazione di Conclusione Indagini del 26 febbraio 2015 ad Enzo Ferrari ed altri 20 tesserati, i cui procedimenti venivano definiti ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS, previ accordi di applicazione di una sanzione su richiesta dei soggetti sottoposti a indagini, divenuti efficaci in mancanza di rilievi da parte del Presidente Federale, con conseguente improponibilità della relativa azione disciplinare. Acquisito il nuovo recapito del Sig. Georgios Kyriazis (che risultava ricoprire il ruolo di “assistant manager” presso la Società statunitense del Rochester Rhinos che opera a Rochester, nello stato federale USA di New York), allo stesso veniva rinnovata la notifica della Conclusione indagini con plico spedito in data 19 gennaio 2016, pervenuto l’8 febbraio 2016. Il deferimento de quo trovava fondamento negli atti inerenti alle indagini espletate nel procedimento disciplinare n. 662 pf 11-12 riguardante il “Fallimento della Società US Triestina Calcio ed eventuali violazioni disciplinari in relazione agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F.”, aperto il 13 febbraio 2012 dopo che la Procura Federale aveva avuto notizia della sentenza dichiarativa di fallimento della US Triestina Calcio Spa (n. 1/2012 del 25/1/2012); La Procura Federale riferiva di avere appreso da un articolo di stampa la notizia che presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste era stato avviato un procedimento penale a carico degli amministratori della Società US Triestina Calcio Spa per cui, su sua richiesta, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Trieste aveva trasmesso, il 20 febbraio 2013, copia dell’avviso di conclusione delle indagini, informando che “dopo tale avviso non vige più alcun segreto ex art. 329 c.p.p.”, e che “Per quanto riguarda la copia dei documenti indicati nell’ACI come fonti di prova, segnalo che il fascicolo si compone di n. 14 faldoni (oltre diecimila pagine) che sono a vostra disposizione per la visione e l’eventuale duplicazione”; A seguito dell’autorizzazione della Procura della Repubblica di Trieste, i collaboratori della Procura Federale hanno proceduto all’acquisizione dei documenti dell’indagine penale presso la Procura della Repubblica di Trieste in data 15 marzo 2013, 10 aprile 2013, 17 aprile 2013 e 24 aprile 2013 predisponendone, per ciascuna specifica acquisizione, dettagliato verbale in atti; tali documenti rappresentano elementi particolarmente significativi di prova ai fini della individuazione delle violazioni disciplinari e delle relative responsabilità. Da un preliminare esame della documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica di Trieste emergevano inoltre nuove e diverse fattispecie di ipotesi di violazioni disciplinari a carico di tesserati, che richiedevano ulteriori approfondimenti di indagine mentre le altre posizioni evidenziate dall'attività istruttoria espletata nel corso del procedimento pf 662 11 12 si potevano ritenere definite. Il deferimento nei confronti del Kyriazis, in particolare trovava riscontro nelle risultanze dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento n. 662 pf 11 12, nel corso del quale erano stati espletati vari atti di indagine, i cui risultati sono contenuti, in particolare, nelle relazioni Sozzo-Vario e Cristalli Giancarlo disposte dalla Procura federale; e nella copiosa documentazione elencata dettagliatamente nell’atto di deferimento. In alcuni casi le somme irregolarmente pattuite nelle lettere precedentemente indicate come premi aggiuntivi alla remunerazione indicata nel contratto depositato in Lega sono state effettivamente corrisposte in aggiunta agli emolumenti convenuti nei contratti; In altri casi (la grande maggioranza), le somme irregolarmente pattuite nelle lettere precedentemente indicate come premi aggiuntivi alla remunerazione indicata nel contratto depositato in Lega sono state poi contabilizzate come quota parte degli emolumenti convenuti. Ne derivava che nei casi della prima tipologia il legale rappresentante della Società e il calciatore tesserato hanno violato l’articolo 94 delle NOIF sia nella pattuizione che nella corresponsione di somme non previste nei contratti; nell’altra tipologia il legale rappresentante della Società e il calciatore tesserato violavano l’articolo 94 delle NOIF lettera a), pattuendo somme non previste nei contratti, anche se esse, corrisposte in occasione della stipula della pattuizione irregolare, venivano poi portate in detrazione dagli emolumenti convenuti. Le irregolarità nelle pattuizioni tra la Società e i calciatori sottoscritte nel giugno 2008 venivano confermate anche dalle dichiarazioni fatte alla Guardia di Finanza dal calciatore David Dei che riferiva che: “a settembre il presidente comunicò alla squadra che l’operazione in precedenza prospettata era di dubbia fattibilità e che gli emolumenti corrisposti a giugno sarebbero stati considerati come semplice anticipo di stipendio e non come eventuale premio di produzione”. Il dibattimento All’odierna riunione, veniva sentito il Procuratore Federale che chiedeva l’accertamento della sussistenza della violazione contestata e l’irrogazione delle sanzioni di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 3.000.00 (Euro tremila/00) di ammenda. Nessuno è comparso per la parte deferita. Motivi della decisione La copiosa documentazione prodotta dalla Procura a sostegno del deferimento non lascia alcun dubbio sulla sussistenza dei fatti contestati che, è indubitabile, integrano le violazioni disciplinari contestate. Tale convincimento si desume da molteplici circostanze: a) dalle lettere sequestrate dalla Guardia di Finanza, intestate a calciatori della US Triestina Calcio Spa, datate 3 giugno 2008, e sottoscritte dal Sig. Stefano Mario Fantinel, Presidente della stessa Società, e dai rispettivi calciatori, del seguente identico tenore: “Siamo lieti di comunicarle che, in considerazione del particolare impegno profuso del campionato di calcio di serie B della stagione 2007/08 nell’espletamento della Sua attività di calciatore professionista e della sua partecipazione ai postivi risultati ottenuti dalla squadra, Le viene attribuita una speciale gratificazione di euro XXX, ovviamente una tantum e senza vincolo di obbligatorietà.” Da cui traspariva la pattuizione di compensi con modalità irregolari estranee ai contratti economici sottoscritti dalla Società US Triestina Calcio Spa con i calciatori e depositati presso la Lega. Situazione che si è verificata anche nel caso del calciatore Kyriazis Georgios, in cui Stefano Mario Fantinel, presidente della Società, risulta abbia predisposto una lettera datata 3 giugno 2008, poi sottoscritta dal calciatore, nella quale si obbligava ad erogare a quest’ultimo la speciale gratifica extra contrattuale di Euro 15.000,00. Impegno che poi veniva puntualmente onorato, come dimostra l’assegno di Euro 15.000,00 della Banca Cividale sequestrato dalla Guardia di finanza intestato a Kyriazis e da questi sottoscritto. Le esposte circostanze trovano ulteriore conferma in quanto dichiarato dalla Sig.ra Alessandra Dimini, all’epoca dei fatti impiegata amministrativo-contabile della Società U.S. Triestina Calcio Spa, nell’audizione innanzi alla Procura Federale, tenuta il 14 maggio 2013, nonché nel contenuto delle relazioni disposte dalla Procura Federale ed effettuate dai periti Sozzo-Vario e dal Dott. Cristalli Giancarlo. In definitiva, si ritiene che in base agli elementi di fatto accertati, sussiste l’addebito disciplinare contestato: né può essere negato che la pattuizione de qua integri un illecito amministrativo. Il comportamento accertato era diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. Sanzione adeguata è quella del minimo edittale previsto dall’art. 8, comma 11 del CGS oltre all’ammenda nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le sanzioni dell’inibizione di mesi 1 (uno) e dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) nei confronti del Sig. Georgios Kyriazis.
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