F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), GIUSEPPE SOLURI (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), KEMALANDU MALÙ CLAUDIO MPASINKATU (Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), MABUNDU IZIA NGADRIDA (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa – (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/TFN del 27 Maggio 2016 (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), GIUSEPPE SOLURI (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), KEMALANDU MALÙ CLAUDIO MPASINKATU (Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), MABUNDU IZIA NGADRIDA (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016). Il patteggiamento Alla riunione odierna, la Procura Federale e il Sig. Giuseppe Soluri hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Soluri ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Soluri, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) ed € 1.000,00 (mille/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Soluri. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 14.7.2016 ore 14.30, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.
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