F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016 (163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CASERTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASC Atletico Biancavilla) ANGELO ZAMMITTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Siracusa) e le SOCIETA’ ASD ATLETICO BIANCAVILLA E ASD CITTA’ DI SIRACUSA – (nota n. 9435/378pf15-16/GR/mg del 11/03/2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/TFN del 27 Maggio 2016
(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CASERTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASC Atletico Biancavilla) ANGELO ZAMMITTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Siracusa) e le SOCIETA’ ASD ATLETICO BIANCAVILLA E ASD CITTA’ DI SIRACUSA - (nota n. 9435/378pf15-16/GR/mg del 11/03/2016). Il deferimento Con atto 11 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) CASERTA Franco, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASC Atletico Biancavilla; 2) ZAMMITTI Angelo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Città di Siracusa; 3) la Società ASC ATLETICO BIANCAVILLA; 4) la Società ASD CITTA’ DI SIRACUSA; per rispondere, il primo e il secondo (così testualmente): “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 bis, comma 1, del CGS della FIGC, in relazione all’art.96 delle NOIF, per aver pianificato e disposto – in accordo fra loro - che il tesseramento del calciatore Enrico Monterosso per l’ASC Biancavilla, predisposto il giorno 17.09.2015, fosse proforma; infatti lo stesso giorno i due Presidenti formalizzavano il trasferimento in prestito dello stesso giocatore all’ASD Città di Siracusa; certamente, l’iniziativa posta in essere dai predetti era finalizzata ad eludere il pagamento alla Società ASD Hellenika AS dell’intero importo del premio di preparazione di € 3.252,00 anziché di € 1.084,00, che avrebbe dovuto corrispondere l’ASC Atletico Biancavilla; era palese che l’ASD Città di Siracusa, sin dal mese di agosto, aveva evidenziato la ferma intenzione di tesserare presso la propria Società il calciatore Monterosso, per avergli fatto svolgere la preparazione precampionato con altri calciatori della rosa della prima squadra e disputare alcune gare amichevoli di allenamento; infine le aspettative evidenziate dalla Società ASD Città di Siracusa si concludevano con il tesseramento diretto e definitivo del calciatore, in data 28.11.2015, dopo che il C.R. Sicilia aveva decretato nullo il primo tesseramento per l’ASC ASC Atletico Biancavilla, perché il Presidente Caserta non aveva titolo a sottoscrivere il relativo modulo, ai sensi dell’art.42 delle NOIF, trovandosi in posizione di inibito”; il terzo e il quarto, per rispondere (così testualmente): 2 “...a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente e Legale Rappresentante, … ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS della FIGC”. Il dibattimento All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, chiedendo la comminazione delle seguenti sanzioni: CASERTA Franco, inibizione per mesi nove; ZAMMITTI Angelo, inibizione per mesi nove; ASC ATLETICO BIANCAVILLA, ammenda di € 900,00; ASD CITTA’ DI SIRACUSA, ammenda di € 1.200,00.Nessuno è comparso per i deferiti. Il fatto All’esito degli accertamenti disposti in seguito ad un esposto inoltrato il 26 ottobre 2015 dal Presidente della ASD Hellenika AS, la Procura Federale accertava che il calciatore Enrico Monterosso, tesserato con la citata società, nel corso del periodo estivo 2015 aveva svolto la preparazione atletica con l’ASD Città di Siracusa, disputando anche alcune partite di allenamento. Il 10 settembre 2015 il prefato calciatore formalizzava il suo tesseramento con l’ASC ASC Atletico Biancavilla, ma non in “forma digitale” come previsto dalla normativa in vigore, sicché il successivo 17 settembre novellava tale formalità e, contemporaneamente, era disposto il suo trasferimento temporaneo all’ASD Città di Siracusa. Il successivo 20 novembre 2015, l’Ufficio Tesseramento del CR Sicilia comunicava che il citato tesseramento del 17.09.2015 con l’ASC Atletico Biancavilla era stato annullato, in quanto sottoscritto dal suo Presidente, Caserta Franco, inibito dal 9.05.2015 al 9.03. 2016, giusta provvedimento pubblicato il 9.06.2015 sul CU n.585-LND del CR Sicilia. Considerato che la riferita nullità aveva travolto anche il richiamato trasferimento a titolo temporaneo del 17 settembre 2015 all’ASD Città di Siracusa, il 28 novembre 2015 questa Società tesserava il calciatore Enrico Monterosso. Si sostiene nel deferimento in scrutinio che i Presidenti dell’ASC Atletico Biancavilla, Franco Caserta e dell’ASD Città di Siracusa, Angelo Zammetti, avrebbero “pianificato e disposto” il doppio trasferimento del calciatore Enrico Monterosso, ritenuto fittizio, al fine di (così testualmente) “..eludere il pagamento alla Società ASD Hellenika AS dell’intero importo del premio di preparazione dell’importo di € 3.252,00 anziché di € 1.084,00, che avrebbe dovuto corrispondere l’ASC Atletico Biancavilla”, atteso il differente parametro previsto per società appartenenti a categorie diverse. I deferiti si sono costituiti con memoria difensiva dell’11 aprile 2016, deducendo due motivi e concludendo per il loro proscioglimento I motivi della decisione a) Preliminarmente necessita evidenziare che gli odierni deferiti si sono costituiti in questo procedimento, ancorché l’atto di deferimento – come innanzi indicato - riporti quale organo di giustizia competente il “Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio”, in luogo di questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare. Tenuto conto che l’art. 2 del “Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ”dispone che (testualmente) “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norma generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, per il combinato disposto degli artt. 156, comma 3 e 164, comma 3 Codice di procedura civile, applicabile al caso in tema, la costituzione in questo procedimento dei deferiti ha sanato il citato vizio dell’atto di deferimento che ha raggiunto lo scopo cui era destinato. b) Nel merito, poi, il deferimento non appare fondato e, quindi, non può trovare accoglimento. 3 1) Con memoria 11.04.2016 i deferiti hanno eccepito – in primo luogo - l’omessa indicazione della norma che si assume violata in ordine alla contemporaneità del doppio trasferimento, richiamando il principio di diritto enunciato in proposito, per un caso analogo, dalla Corte di Giustizia Federale, secondo cui “in assenza di una norma che espressamente sancisca il divieto di un determinato comportamento, questo non può che essere ritenuto lecito” (così, testualmente, in CU n. 26/CGF 2010/2011 del 27.07.2010). L’argomentazione addotta è meritevole di accoglimento, considerato il principio di legalità cui occorre sempre far riferimento onde scongiurare il pericolo di un arbitrio. Ma vi è di più. 2) Con la citata memoria, poi, i deferiti hanno richiamato l’attenzione sulla portata dell’art. 96, comma 2, delle NOIF, secondo cui (testualmente) “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.”. E’ di tutta evidenza, quindi, che alcun nocumento economico avrebbe potuto patire, in astratto, la ASD Hellenika AS in conseguenza del contemporaneo tesseramento del citato calciatore per l’ASC Atletico Biancavilla prima e per l’ASD Città di Siracusa subito dopo, considerato che era salvaguardato il suo diritto a pretendere e ad esigere il complessivo premio di preparazione, rapportato alla superiore categoria di appartenenza della ASD Città di Siracusa. Considerato che la punibilità è esclusa quando l’oggetto è inesistente, cioè quando non è possibile porre in relazione tra loro il “fatto” ed il “valore”, quale oggetto di tutela, s’impone affermare che il fatto non costituisce violazione di alcuna norma e, conseguentemente, prosciogliere gli odierni deferiti dalle contestazioni loro ascritte. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di alcuna norma federale.
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