COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 24/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara PIANEZZA – VIRTUS MONDOVI CARAS

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 24/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale Gara PIANEZZA - VIRTUS MONDOVI CARAS La società USD VIRTUS MONDOVI' CARASSONESE, a mezzo pec inoltrata il 21/5/2016 alle ore 20.38, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe, postulando la posizione irregolare dei giocatori MANGIARDI ALESSANDRO, BUREI UMBERTO e SEBASTIANI SAMUELE schierati in campo dalla controparte USD PIANEZZA benché in costanza di squalifica. La reclamante chiede pertanto l'assegnazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Pianezza. Preliminarmente si osserva che l'atto é privo di valida sottoscrizione da parte di soggetto con potere di rappresentare la società (art. 33 comma 5 del C.G.S.) e questo ne inficia la regolarità rendendolo inammissibile. Peraltro i succitati calciatori risultano essere stati squalificati per una gara per recidiva in ammonizione (II infr.) in relazione alla finale per l'assegnazione del Titolo Provinciale della Delegazione di Torino disputatasi il 15/5/2016 (C.U. nº 51 della Delegazione stessa). Or bene la disciplina sportiva di tale manifestazione, che si configura quale Torneo, riporta chiaramente che "le squalifiche per una o più giornate dovranno essere scontate nell'ambito delle gare per il Titolo". Solo nel caso di squalifiche comminate A TERMINE " la cui durata eccede quella di svolgimento della manifestazione, la sanzione andrà scontata nell'ambito dell'attività ufficiale " (C.U.nº 42 della Delegazione Provinciale di Torino che la reclamante stessa ha allegato all'atto). Il regolamento poi della manifestazione relativa alla gara oggetto del gravame precisa che trattasi di "Torneo per l'attribuzione del Titolo Regionale della categoria provinciale Allievi Fascia B, nel quale non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Torneo Provinciale" . A maggior ragione quindi quelle derivanti dal Torneo per il Titolo Provinciale. Per tali ragioni pertanto, SI DELIBERA - di rigettare il reclamo dichiarandolo INAMMISSIBILE e nel contempo privo di fondatezza con conseguente conferma del risultato conseguito in campo e cioé: PIANEZZA - VIRTUS MONDOVI' CARASSONESE 2=1 - di disporre, a carico della società reclamante, l'addebito della tassa reclamo non versata - negli appositi paragrafi vengono riportati i provvedimenti assunti per quanto in atti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it