COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.P.D. CALCIO TORTONA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 12.5.2016 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara CALCIO TORTONA – CASSINE disputata in data 7.5.2016, Campionato Juniores Provinciali Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DEL 27/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Ricorso della società A.P.D. CALCIO TORTONA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 43 del 12.5.2016 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara CALCIO TORTONA – CASSINE disputata in data 7.5.2016, Campionato Juniores Provinciali Girone A Con ricorso inviato in data 18.5.2016 la Società CALCIO TORTONA si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 8.6.2016 l'allenatore BUSSETTI Luigi Alberto, fino al 30.10.2016 il giocatore CARDIS Nicolo' Giuseppe, per quattro gare il giocatore LENZI Alessio e chiede la revoca o riduzione di tutte le sanzioni La società ricorrente, nega il fondamento del referto arbitrale nella parte in cui descrive le condotte indisciplinate dei propri tesserati che hanno giustificato le rispettive espulsioni. In particolare, l'allenatore si sarebbe avvicinato all'arbitro in modo pacato e non irriguardoso, il Lenzi avrebbe protestato in modo civile per l'ingiustificata espulsione di un compagno di squadra ed il CARDIS non avrebbe mai colpito l'arbitro. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla posizione del CARDIS. Va innanzi tutto osservato che, in riferimento alla posizione dell'allenatore sig. BUSSETTI, il reclamo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) C.G.S. che prevede come non impugnabile la sanzione della squalifica fino a un mese a carico di tecnici. Quanto alle altre posizioni, va ricordato che nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale, di cui la ricorrente ha chiesto ed ottenuto copia, è meticoloso, puntuale e preciso nella descrizione della condotta di entrambi i giocatori. Il LENZI, dopo essere stato espulso per irriguardose proteste proferite dalla panchina in seguito all'espulsione di un compagno di squadra, ha continuato a tenere, dopo il termine della gara un atteggiamento insistentemente minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro, tanto da essere trattenuto dai compagni in un tentativo di aggressione e la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua alla gravità del fatto. Va, viceversa, ridimensionata l'entità della sanzione a carico del CARDIS. E' pur vero che l'arbitro riferisce, mentre faceva ingresso negli spogliatoi, di essere stato colpito da tergo .”.. con una violenta botta sulla spalla...”.Tuttavia la non rilevata sensazione di dolore in una assai minuziosa descrizione dell'accaduto e la successiva condotta del giocatore che, immediatamente accettava l'espulsione e successivamente manifestava semplice stupore senza abbandonarsi ad isterismi, lascino intendere che si sia trattato di un gesto più malizioso e molesto che violento. Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare equo contenere l'entità della squalifica a carico del CARDIS fino al 30.9.2016 Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo del CALCIO TORTONA, RIDUCE la squalifica a carico del giocatore Nicolò CARDIS determinandone la durata fino al 30.9.2016. Dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla posizione dell'allenatore Luigi Alberto BUSSETTI. Rigetta nel resto. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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