COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: S.S.D. CASARANO CALCIO SRL – A.S.D. BARLETTA 1922 del 24 Aprile 2016. (Reclamo della S.S.D. CASARANO CALCIO SRL In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 3 giornate porte chiuse in campo neutro, ammenda di € 1.500,00, squalifica calciatore CARMINATI DE OLIVE BARROS RAPHAEL (8 GIORNATE) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 79 in data 28/4/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: S.S.D. CASARANO CALCIO SRL – A.S.D. BARLETTA 1922 del 24 Aprile 2016. (Reclamo della S.S.D. CASARANO CALCIO SRL In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la squalifica del campo 3 giornate porte chiuse in campo neutro, ammenda di € 1.500,00, squalifica calciatore CARMINATI DE OLIVE BARROS RAPHAEL (8 GIORNATE) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 79 in data 28/4/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente nella persona delegata dell’Avv. Zinnari; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che le numerose vicende contestate dal Giudice Sportivo non sono state del tutto smentite dalla società reclamante che però ha invocato le attenuanti anche per il numero considerevole di forza pubblica (circa 115 agenti di pubblica sicurezza, carabinieri e altri); ritenuta più adeguata la sanzione a carico della società S.S.D. CASARANO CALCIO SRL della squalifica per n. 2 giornate del campo di gioco a porte chiuse e non in campo neutro, oltre all’ammenda di € 1.000,00; rilevato che in merito alla squalifica del calciatore CARMINATI DE OLIVE BARROS RAPHAEL il comportamento del suddetto calciatore può essere considerato gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma non anche violento, per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 5 giornate di gara; P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a n. 2 giornate la squalifica del campo a porte chiuse e non in campo neutro a carico della società S.S.D. CASARANO CALCIO SRL; ridursi l’ammenda a carico della società S.S.D. CASARANO CALCIO SRL ad € 1.000,00; ridursi a n. 5 giornate la squalifica inflitta al calciatore CARMINATI DE OLIVE BARROS RAPHAEL; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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