COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: POL. D. SPORTING ORDONA – A.S.D. CANOSA del 1 Maggio 2016. (Reclamo della POL. D. SPORTING ORDONA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 81 in data 5/5/2016 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: POL. D. SPORTING ORDONA – A.S.D. CANOSA del 1 Maggio 2016. (Reclamo della POL. D. SPORTING ORDONA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 81 in data 5/5/2016 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che la società reclamante, nonostante l’invito a comparire all’udienza odierna a mezzo Posta Elettronica Certificata del 19/5/2016, non è comparsa, per cui si è proceduto all’esame del merito del reclamo succitato; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma alcuna negli atti ufficiali (ma totale smentita da parte dell’assistente dell’arbitro per il lancio di pietra di modeste proporzioni avvenuto a breve distanza il 22° del secondo tempo) per cui adeguata si appalesa l’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata. P.Q.M. D E L I B E R A Respingersi il reclamo proposto dalla società POL. D. SPORTING ORDONA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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