COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE MONOPOLI – A.S.D. FUTSAL CASTELLANETA del 14 Maggio 2016. (Reclamo della A.S.D. AUDACE MONOPOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 19/5/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 26 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. AUDACE MONOPOLI - A.S.D. FUTSAL CASTELLANETA del 14 Maggio 2016. (Reclamo della A.S.D. AUDACE MONOPOLI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 60 in data 19/5/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; considerato che è risultato pacifico dalla documentazione ufficiale (peraltro non contestata dalla società reclamante) che si è verificata, tra sostenitori di entrambe le squadre, una rissa che ha indotto l’arbitro a sospendere la gara per 5 minuti; considerato altresì che per costante giurisprudenza sportiva, la semplice partecipazione alla rissa è costitutiva di responsabilità per tutti coloro che hanno partecipato alla rissa stessa a nulla rilevando a chi attribuire la responsabilità della provocazione; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali, per cui adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata. P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. AUDACE MONOPOLI e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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