COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 01 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE – A.S.D. JUST MOLA del 7 Maggio 2016. (Reclamo della A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore PINGIVINO Giancarlo (12/3/2017) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 12/5/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 01 Giugno 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE - A.S.D. JUST MOLA del 7 Maggio 2016. (Reclamo della A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore PINGIVINO Giancarlo (12/3/2017) di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 in data 12/5/2016 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; ritenuto che non può accedersi alle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente perché non previste e/o escluse dall’art. 35 Codice di Giustizia Sportiva (con particolare riguardo alle riprese televisive di cui all’art. 35 commi 1.2. e 1.3 Codice di Giustizia Sportiva); considerato che il comportamento violento assunto dall’allenatore PIANGIVINO Giancarlo (analiticamente e puntualmente descritto dall’arbitro) non ha avuto conseguenza alcuna per cui può essere adeguatamente punito con la inibizione fino al 31/12/2016. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE e per l’effetto ridursi al 31/12/2016 la inibizione inflitta all’allenatore PIANGIVINO Giancarlo. Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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