COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 399 CSAT 37 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 202/A A.S.D. SCIROCCO STROMBOLI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti 1 di penalizzazione ed € 150,00 di ammenda. Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara PGS Luce – Stromboli Scirocco del 24/04/2016 – C.U. n. 85 del 13/05/2016 Delegazione Provinciale di Messina.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 399 CSAT 37 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 202/A A.S.D. SCIROCCO STROMBOLI (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3, punti 1 di penalizzazione ed € 150,00 di ammenda. Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara PGS Luce - Stromboli Scirocco del 24/04/2016 - C.U. n. 85 del 13/05/2016 Delegazione Provinciale di Messina. Con tempestivo e regolare gravame la Società A.S.D. Scirocco Stromboli, in persona del suo Presidente, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi, che non ha potuto raggiungere il campo di gioco per le ore 11.15 (orario inizio gara) in quanto l’aliscafo partito alle 7,10 da Stromboli, con destinazione finale Milazzo, sarebbe stato l’ultimo ad effettuare tale tratta stante il repentino peggioramento delle condizioni meteo marine che avrebbe impedito, ad essa appellante, di rientrare in giornata a Stromboli. Il tutto come da attestazione rilasciata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari oltre che dall’attestazione rilasciata dal Comandante della Stazione CC di Stromboli, il quale ha certificato che l’aliscafo in partenza il giorno 24/04/2016 alle ore 14,30 da Lipari non ha fatto scalo nella predetta isola. Sostiene, infine, la reclamante che vi sono dei precedenti provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale che in casi analoghi ha disposto ex officio la ripetizione della gara. In ragione di quanto sopra l’A.S.D. Scirocco Stromboli chiede che questa Corte annulli la decisione impugnata e disponga la ripetizione della gara. Nulla è pervenuto nei termini dalla Società PGS Luce. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il procedimento relativo al riconoscimento della causa di forza maggiore è regolato dal combinato disposto dell’art. 55 delle N.O.I.F. in relazione all’art. 29 del C.G.S. Ciò posto, non può non rilevarsi che il Giudice Sportivo Territoriale nell’assumere la decisione oggi impugnata non si è attenuto alle disposizioni di cui al comma 8 bis dell’art. 29 C.G.S. avendo omesso, pur sospendendo ogni decisione in merito (v. C.U. n° 80 del 28/04/2016 D.P. Me) di dare comunicazione alla parte istante ed agli altri soggetti interessati del giorno in cui avrebbe assunto la decisione, nonché la facoltà di depositare documenti e memorie fino a due giorni prima della decisione. Con ciò venendo a ledere il principio del contraddittorio sancito anche dall’art. 21 del C.G.S. C.O.N.I. In ragione di quanto sopra la decisione successivamente assunta e qui impugnata deve essere annullata e, conseguentemente, gli atti vanno rimessi allo stesso Giudice Sportivo Territoriale perché la decisione venga assunta nel corretto contraddittorio delle parti e nei modi di rito. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto appello, annulla la decisione impugnata rimettendo gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Messina, per quanto di sua competenza. Senza addebito della tassa reclamo, non versata.
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