COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 89/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CALOGERO MANCUSO (Presidente A.S.D. Accademia Mazzarinese); A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE. Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ categoria

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 400 TFT 38 DEL 24 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 89/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. CALOGERO MANCUSO (Presidente A.S.D. Accademia Mazzarinese); A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE. Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2^ categoria La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9615/184 pf15-16 GC/vdb del 16 marzo 2016, il sig. Calogero Mancuso, Presidente della A.S.D. Accademia Mazzarinese, per la violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Reg. L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato in occasione delle gare di campionato di 2^ categoria, girone “L”, disputate in data 08/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015 rispettivamente contro le società Comunità Frontiera, Spartacus e Vallelunga ed ancora per avere sottoscritto le relative distinte di gara consegnate all’arbitro senza la prescritta superiore indicazione. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Accademia Mazzarinese, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi sei di inibizione a carico del sig. Calogero Mancuso; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Accademia Mazzarinese. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^ categoria girone “L” disputate dalla A.S.D. Accademia Mazzarinese nelle date del 08/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, nelle distinte di gara non è stato indicato un allenatore abilitato dal Settore tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Calogero Mancuso, peraltro sottoscrivendo le distinte di gara, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società di appartenenza, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Calogero Mancuso; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Accademia Mazzarinese. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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