COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 404 TFT 39 DEL 31 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.524/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO MESSINA Sig. ANDREA BALDARI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 13 calciatori tesserati per la A.S.D. ATLETICO MESSINA, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 404 TFT 39 DEL 31 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n.524/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATLETICO MESSINA Sig. ANDREA BALDARI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 13 calciatori tesserati per la A.S.D. ATLETICO MESSINA, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 31/03/2016 prot. 10395/348 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Con provvedimento del 17/05/2016 pubblicato sul C.U. n° 390 TFT 37 questo Tribunale Federale Territoriale ha assunto provvedimenti a carico di tutte le parti deferite e ciò in parziale accoglimento delle richieste formulate in udienza dalla Procura Federale. Rilevato tuttavia che per mero errore materiale non sono stati presi in considerazione i n° 13 certificati medici, relativi ai calciatori deferiti per la stagione sportiva indicata, che erano stati rimessi a questo Tribunale dalla Società deferita, sia pure oltre i termini fissati dalla Procura Federale nella comunicazione di conclusione delle indagini, comunque prima dell’apertura del conseguente procedimento. Dato atto della sussistenza del certificato di idoneità richiesto, per l’indicata stagione sportiva, per ciascuno dei n° 13 calciatori deferiti sigg. Simone Bruno, Antonio Insana, Franco La Corte, Agostino Lavalle, Giuseppe Mandraffino, Giacomo Mascaro, Antonio Nicocia, Paolo Picciotto, Emanuele Vinci, Giuseppe Maria Zampaglione, Emanuele Milazzo, Guido Marchetta e Giovanni Bonaccorso, tesserati per la Società deferita all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, revoca il precedente proprio provvedimento del 17/05/2016, come sopra pubblicato e dispone prosciogliersi tutte le parti deferite.
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