• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
21 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento con il quale la Procura Federale contesta le violazioni, che si indicano di seguito, a carico dei soggetti tesserati per l’A.S.D. Atletico Arcille: – Anselmi Adriano, Dirigente, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli articoli 39 e 43, c. 1, del medesimo Codice; – Gallorini Daniele, Presidente, – Bisdomini Sergio, Dirigente, – Pasucci Emilio, Dirigente, – Crea Rocco, Allenatore, ai quali ultimi viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 31 delle N.O.I.F.; – del Tesserato della Società S.S,D. Cinigiano, Marasà Michele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.. Vengono altresì deferite le Società: – A.S.D. Atletico Arcille, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva; – Cinigiano S.S.D. ai sensi dell’art4, c.2, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
21 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento con il quale la Procura Federale contesta le violazioni, che si indicano di seguito, a carico dei soggetti tesserati per l’A.S.D. Atletico Arcille: - Anselmi Adriano, Dirigente, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli articoli 39 e 43, c. 1, del medesimo Codice; - Gallorini Daniele, Presidente, - Bisdomini Sergio, Dirigente, - Pasucci Emilio, Dirigente, - Crea Rocco, Allenatore, ai quali ultimi viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 31 delle N.O.I.F.; - del Tesserato della Società S.S,D. Cinigiano, Marasà Michele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.. Vengono altresì deferite le Società: - A.S.D. Atletico Arcille, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva; - Cinigiano S.S.D. ai sensi dell’art4, c.2, del C.G.S. Con segnalazione debitamente sottoscritta un calciatore tesserato, fino al giorno 15/6/2015, per l’A.S.D. Atletico Arcille, ha denunciato la partecipazione alle gare che detta Società ha disputato nell’ambito del Campionato di III categoria nel corso delle stagioni 2014 e 2015, di calciatori in posizione irregolare o non aventi titolo. La denuncia, pervenuta alla Delegazione Provinciale di Grosseto ed al C.R. della Toscana è stata trasmessa per quanto di competenza alla Procura Federale la quale, previa opportuna istruttoria, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Questi i fatti accertati dall’Ufficio inquirente attraverso l’esame degli atti di gara e l’escussione degli Arbitri delle gare disputate in maniera irregolare. - Il Dirigente Anselmi Adriano ha partecipato o è stato inserito nelle liste con il proprio nome, pur non essendo tesserato quale calciatore, alle gare che l’A.S.D. Atletico Arcille ha disputato, nell’ambito del campionato di III categoria (non II), nelle date; 7/12/2014; 14/12/2014; 4/1/2015; 18/1/2015; 1/2/2015; 23/3/2015. Il Dirigente ha partecipato inoltre, al posto del compagno di squadra Marco Cinelli, alla gara disputata dall’Arcille in data 26/4/2015 ed è stato inserito nella lista della gara disputata dalla Società in data 3/5/2015 al posto del tesserato Massimiliano Ciacci. La Società Arcille ha inoltre utilizzato, nel corso della gara disputata in data 26/4/2015, il Calciatore Adriano Frisolini, non tesserato presso la F.I.G.C. ma iscritto alla U.I.S.P., sotto il nome del tesserato Simone Pallari ed ancora ha utilizzato il Calciatore Michele Marasà, tesserato per la S.S.D. Cinigiano nella gara disputata il 3/5/2015, al posto del Calciatore Angelo Vinerba. In conseguenza di tali accertamenti la Procura Federale ha disposto il deferimento in esame oltre che dei calciatori che si sono sostituiti a compagni di squadra, utilizzandone fraudolentemente il nome, anche del Presidente, dell’Allenatore e dei Dirigenti Accompagnatori dell’A.S.D. Atletico Arcille, nonché del Calciatore Marasà e della Società S.S.D. Cinigiano per la quale quest’ultimo è tesserato. Accertata l’avvenuta comunicazione della cessazione delle indagini e, convocati i soggetti deferiti, si dà atto della presenza di: - Gallorini Daniele, - Bisdomini Sergio, - Marasà Michele, - la Società Cinigiano è presente nella persona del Signor Massimo Tassi, Presidente il quale è assistito dal Signor Guglielmo Bertini. Assenti per quanto ritualmente convocati: Anselmi Adriano, Crea Rocco, Pasucci Elismo. - La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento la Società Cinigiano nella persona del Signor Massimo Tassi Presidente, come sopra assistito, sottopone al vaglio del Collegio l’accordo intercorso con la Procura Federale ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. depositando il relativo verbale. L’ipotesi di accordo prevede l’irrogazione nei confronti della Società, per quanto ascrittole (art.4,c.2), della sanzione dell’ammenda nella misura di € 200,00 (duecento), ridotta per il rito ad € 140,00 (centoquaranta). Riunito in Camera di consiglio, il Collegio, rilevata la correttezza della qualificazione dei fatti, accertata la congruità della sanzione proposta, accoglie il patteggiamento dichiarandone l’efficacia e, di conseguenza dichiara chiuso il dibattimento per quanto riguarda l’S.S.D. Cinigiano. Il dibattimento viene avviato nei confronti degli altri incolpati L’Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, in apertura di dibattimento riafferma la fondatezza del deferimento il quale è basato, sia su prova di carattere documentale che sull’ammissione resa dall’Anselmi al Collaboratore della Procura Federale in sede di deposizione. Rileva l’assoluta gravità dei comportamenti tenuti dai Dirigenti della Società ed, in primis, del Presidente per l’incarico rivestito e ricorda le possibili ulteriori responsabilità alle quali, con tali comportamenti la Società ha esposto i tesserati. Chiede che il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - a Anselmi Adriano, mesi 14 di inibizione; - a Gallorini Daniele, anni 2 di inibizione - a Bisdomini Sergio, mesi 12 di inibizione - a Pesucci Elismo, mesi 10 di inibizione - a Crea Rocco, mesi 18 di inibizione - Marasà Michele, mesi 12 di squalifica - all’A.S.D. Atletico Arcille, ammenda pari ad euro 2.000.00 (duemila) e 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2016/2017. Intervengono in propria difesa: - Gallorini, il quale, dopo essersi riportato a quanto già dichiarato in sede di indagine, adombra che l’accaduto sia l’effetto di una ritorsione per motivi economici da parte di qualche calciatore, viste le difficoltà in cui la Società si dibatte specie sul finire dei campionati, allorché essa non è in grado di corrispondere quanto loro dovuto. Richiama la dichiarazione resagli dal genitore di un calciatore, che viene indicato come sostituito da uno dei deferiti, con la quale attesta la presenza del figlio ad una delle gare specificatamente indicate dalla Procura. Afferma di aver tesserato alcuni calciatori per dar loro un aiuto di carattere economico, lasciando intendere che ciò sia avvenuto in modo specifico per l’autore della denuncia. In riferimento alla posizione del Calciatore Anselmi riafferma che il tesseramento quale calciatore è stato richiesto senza che ad esso sia stato seguito, per cui ritiene che si sia verificato un “errore da parte delle Poste” - il Calciatore Marasà, nega la propria partecipazione a gare della Società Arcille, ipotizzando – ma solo in questa sede – di essere stato scambiato con il fratello Marco, tesserato per la suddetta Società. Chiuso il dibattimento il Tribunale, in Camera di consiglio, così decide. I fatti contestati sono ampiamente confermati dalle dichiarazioni del Dirigente Anselmi il quale ha ammesso la sua partecipazione a sei gare di campionato utilizzando il proprio nome, pur essendo privo del tesseramento quale calciatore. Ha inoltre partecipato, anche se l’interessato nega il fatto, ad altre due gare assumendo il nome nelle due occasioni, di due diversi compagni di squadra i quali hanno dichiarato alla Procura Federale di non aver partecipato a dette gare. Dette dichiarazioni confermano la fondatezza delle denunzie inviate al C.R.T. ed alla Procura stessa. La difesa del Presidente della Società in merito, con il paventare un errore delle Poste (perché la richiesta non è stata trasmessa on line?), è del tutto priva di fondamento dato che una rapida istruttoria compiuta dal Giudicante ha rilevato che la Società è stata messa in mora, on line e senza alcun esito, dall’Ufficio tesseramento del C.R.T. per due volte, mediante l’assegnazione di due distinti termini per adempiere alle irregolarità riscontrate sulla richiesta di tesseramento, scadenti una il 18.12.2014, l’altra il 25.1.2015. La Società ha ancora utilizzato, nel corso della gara disputata contro la Società Massa Valpiana, un calciatore tesserato U.I.S.P. al posto del proprio Calciatore Pallari. In proposito il presidente Gallorini ha dichiarato (pag.3 della deposizione) al Collaboratore della Procura Federale, confermandolo in questa sede, di essersi fatto rilasciare dal genitore del Calciatore “una dichiarazione scritta con la quale confermava la partecipazione del figlio alla gara ….”. A prescindere dal fatto che il Calciatore in questione è maggiorenne (nato il 25.9.1991) per cui non si comprende la eventuale valenza della dichiarazione rilasciata dal padre, si rileva che detto documento non risulta essere stato mai depositato e comunque essa dichiarazione è in netta antitesi con quanto dichiarato dal Calciatore in sede istruttoria. In proposito infatti questi, dopo aver affermato di essere stato assente in quella gara perché fuori sede, dichiara di aver fatto le proprie rimostranze al Presidente Gallorini – una volta venuto a conoscenza dell’uso improprio del suo nome – “ il quale si giustificò dicendomi che vi fu la necessità di sostituirmi con altri calciatori tesserati indicando comunque il mio nome.” La conversazione si concluse con la firma dell’atto di svincolo ed il pagamento di quanto spettante a titolo di rimborso spese. Anche le dichiarazioni rese dal calciatore Michele Marasà confermano le violazioni commesse dalla Società nel corso del Campionato. Infatti detto tesserato dopo aver escluso, durante un primo colloquio con il Collaboratore della Procura, la propria partecipazione alla gara disputata dall’Arcille in data 3.5.2015 sotto il nome di un compagno di squadra, ha, durante una successiva deposizione, affermato di aver disputato il campionato di II categoria con la squadra della Società Cinigiano, quale portiere, e di non ricordare dove si trovasse il pomeriggio di quel giorno precisando “non so se ho partecipato quel giorno ad una gara disputata dal Cinigiano”. Il Collegio ha appurato in proposito che la Società Cinigiano in detta data non ha disputato alcuna gara, mentre è stata impegnata nella gara di play out in data 10.5.2015 contro il Montiano, vincendola, alla quale ha preso parte dal 45’ del II tempo, quale numero 12, anche il Michele Marasà. Le dichiarazioni rese da questi in istruttoria e qui oggi, sono quindi, oltreché reticenti, anche mendaci essendo impossibile che un calciatore non ricordi la propria partecipazione ad una gara fondamentale per la permanenza in categoria. Ad ulteriore conferma della mendacità delle dichiarazioni rese dal Calciatore si rileva che, invitato in questa sede ad intervenire in propria difesa, ha – solo in questa occasione – ipotizzato, con una veloce esposizione, che probabilmente il suo nome sia stato scambiato con quello del fratello Marco tesserato in effetti per l’Arcille. E’ opportuno a questo punto precisare che il Marasà Marco ha partecipato alla gara in questione con la maglia n. 9 (si tratta in effetti di un attaccante di ruolo come evidenziato dall’esame delle distinte delle gare alle quali ha partecipato), mentre Masarà Michele, qui deferito, ha partecipato quale portiere, suo ruolo naturale, alla gara sotto il nome del Calciatore Vinerba il quale, pur affermando di non sapere chi abbia utilizzato in quella gara il suo nome, ha escluso in maniera categorica di avervi partecipato. Alla luce di quanto fin qui riportato assume particolare rilevanza, al fine di comprendere la leggerezza e la noncuranza nell’osservare le disposizioni federali, quanto ha fatto oggetto di memoria da parte del Dirigente Pasucci in sede di conclusione delle indagini. Detto Tesserato infatti ha posto in rilievo la caoticità della gestione societaria, la mancanza di scritture sociali, la gestione personalistica effettuata dal Presidente e dal Dirigente Bisdomini. Le violazioni contestate denotano nel loro insieme, anche se in situazioni diverse ma egualmente anomale, un carattere di sistematicità della massima gravità sol che si pensi che le gare nelle quali l’A.S.D. Atletico Arcille ha utilizzato calciatori non aventi titolo sono state pari ad oltre un quarto delle gare del campionato stesso con un notevole impatto sulla sua regolarità. (30 gare riferite ad un girone composto da 16 squadre). Oltre a violare le norme federali, fatto di per sé da sanzionare adeguatamente, i Dirigenti responsabili non hanno tenuto in alcun conto i rischi relativi alle responsabilità di carattere civile e penali cui la Società sarebbe potuta incorrere in caso di incidenti di gioco con conseguenze fisiche ed il danno contestuale che tale comportamento avrebbe potuto causare ai calciatori utilizzati. Non convincono le tesi a difesa improntate a “buonismo” basate comunque su mere affermazioni e che non possono essere utili a giustificare la violazione di norme dell’ordinamento. Non sono credibili la tesi del Presidente di non essere a conoscenza di quanto accadeva, sia per essere stato seduto in panchina in alcune occasioni, sia per non avere applicato la normale vigilanza che gli viene richiesta in virtù della carica. Non è accettabile la dichiarazione a difesa dell’Allenatore, dato che egli è l’unico Dirigente a contatto costante con i calciatori della squadra per cui l’affermazione di non conoscere i componenti la “rosa” perché i calciatori partecipavano saltuariamente agli allenamenti appare semplicemente irridente. La posizione del Dirigente Bisdomini, Dirigente Accompagnatore in tre gare, è chiaramente tratteggiata dalla descrizione che della sua attività fornisce altro Dirigente Accompagnatore – anch’egli deferito come da motivazione. L’Anselmi ha pacificamente riconosciuto di aver preso parte a sei gare quale calciatore, ritenendo di essere in regola con il tesseramento per detta attività, senza mai verificare – data la sua posizione di dirigente – l’avvenuta accettazione della richiesta di tesseramento quale calciatore. Dimostrata la fondatezza del deferimento al Collegio non rimane che infliggere le sanzioni previste dal C.G.S. graduandole secondo le singole responsabilità accertate e con la necessaria afflittività. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana commina le seguenti sanzioni: - al Presidente dell’A.S.D. Atletico Arcille, Gallorini Daniele, anni 2(due) di Inibizione; - al Dirigente Anselmi Adriano, mesi 14 ( quattordici) di inibizione; - al Dirigente Bisdomini Sergio, mesi 9 (nove) di inibizione; - al Dirigente Pesucci Elismo, mesi 6 (sei) di inibizione; - all’Allenatore Crea Rocco, mesi 18 (diciotto) di squalifica; - al Calciatore Marasà Michele, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2016/2017; - all’A.S.D. Atletico Arcille, ammenda pari ad € 2.000.00 (duemila) e 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2016/2017. Dispone inoltre l’applicazione nei confronti dell’S.S.D. Cinigiano dell’ammenda nella misura di € 140,00 (centoquaranta), fatto salvo quanto disposto dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 23 del C.G.S. in vigore dal 1 aprile 2016.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 01/06/2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
21 / – P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento con il quale la Procura Federale contesta le violazioni, che si indicano di seguito, a carico dei soggetti tesserati per l’A.S.D. Atletico Arcille: – Anselmi Adriano, Dirigente, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione agli articoli 39 e 43, c. 1, del medesimo Codice; – Gallorini Daniele, Presidente, – Bisdomini Sergio, Dirigente, – Pasucci Emilio, Dirigente, – Crea Rocco, Allenatore, ai quali ultimi viene addebitata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 31 delle N.O.I.F.; – del Tesserato della Società S.S,D. Cinigiano, Marasà Michele, Calciatore, per la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S.. Vengono altresì deferite le Società: – A.S.D. Atletico Arcille, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva; – Cinigiano S.S.D. ai sensi dell’art4, c.2, del C.G.S."