F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL TERNANA/ISOLOTTO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 195 dell’11.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL TERNANA/ISOLOTTO DELL’8.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 195 dell’11.11.2015) Con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 195 dell’11.11.2015 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha comminato alla società A.S.D. Futsal Ternana la sanzione della squalifica del campo da gioco per 2 giornate effettive di gara da disputarsi a porte chiuse nonché l’ammenda di € 2.500,00 perché, “prima dell'inizio dell'incontro” Futsal Ternana /Isolotto Fondiaria C5 dell’8.11.2015, “sui cancelli di entrata dell'impianto sportivo, venivano esposti cartelli con scritte offensive nei confronti di una calciatrice della squadra avversaria, fatti rimuovere dal commissario di campo. Per reiterate corali ingiurie, nel corso dell'incontro, da parte di propri sostenitori nei confronti della medesima calciatrice e dei dirigenti della squadra avversaria. In diverse circostanze alcuni di detti sostenitori sputavano contro la predetta calciatrice attingendo in più occasioni anche il direttore di gara. A fine gara mentre le squadre erano schierate al centro del campo per il saluto fair-play, un dirigente della società ingiuriava ripetutamente dirigenti avversari e nella circostanza ne colpiva uno con un pugno al volto dando luogo così all'insorgenza di un tafferuglio. Agli scontri prendeva parte anche un dirigente della medesima società in corso di inibizione che penetrava sul terreno di gioco tramite un cancello appositamente lasciato aperto dagli addetti alla sicurezza. Il tutto aveva fine grazie all'intervento degli agenti di pubblica sicurezza che per precauzione provvedevano a scortare la società ospitata all'esterno dell'impianto sportivo senza che l'assembramento ostile posto in essere dai sostenitori locali generasse incidenti.(R.A.-RR.CC.dd.CC.-R.P.F.)”. Il Giudice Sportivo, peraltro, ha provveduto anche a sanzionare: a) il Sig. Damiano Basile, dirigente della società, con l’inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 30.6.2019 perchè, quantunque in corso di inibizione sino al 31/12/2018, dagli spalti per tutta la durata dell'incontro, rivolgeva ingiurie agli arbitri e ad una calciatrice avversaria. A fine gara si faceva aprire il cancelletto che delimita l'ingresso sul terreno di gioco dagli addetti alla sicurezza e penetrava indebitamente all'interno del medesimo, tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dei dirigenti e dell’allenatore della squadra avversaria, dal quale desisteva solo dopo l'intervento degli agenti di pubblica sicurezza che ristabilivano l'ordine.(R.A.-RR.CC.dd.CC-R.P.F.)”; b) il Sig. Emanuele Messi, dirigente della società, con l’inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 31.12.2016 perché “a fine gara, all'atto del saluto fair-play, rivolgeva gesti provocatori ed offensivi ai dirigenti della società ospitata, ingiuriando nel contempo una calciatrice avversaria. Successivamente a seguito delle rimostranze di alcuni tesserati della società avversaria, colpiva con un pugno al viso un dirigente della medesima. Tale condotta innescava un tafferuglio al quale prendevano parte tesserati di entrambe le società.(R.A.-RR-CC.dd.CC)-R.P.F.)”. Avverso il provvedimento in questione ha proposto rituale reclamo la società Futsal Ternana con comunicazione di preannuncio di reclamo dell’11.11.2015 seguita, dopo la trasmissione degli atti da parte della Segreteria della C.S.A., dall’atto contenente i motivi del reclamo del 17.11.2015. La reclamante limita la propria impugnazione al provvedimento del Giudice Sportivo che ha comminato alla società la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse e l’ammenda di e 2.500,00. Le ragioni dell’impugnazione si risolvono in una ricostruzione dei fatti in termini di minore gravità rispetto a quelli che risultano dagli atti ufficiali di gara e dall’affermazione di avere posto in essere tutte le possibili attività di carattere preventivo, mediante l’impiego di personale di sicurezza in misura straordinaria rispetto agli standard normalmente impiegati, la cui considerazione da parte del G.S. avrebbe dovuto comportare l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S.. La reclamante ha quindi concluso per la riforma della decisione impugnata con riduzione dell’ammenda e la conversione della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse in ammenda o comunque la riduzione della medesima sanzione ad una sola giornata di gara. Il ricorso è infondato. 5 La particolare gravità dei fatti contestati imputati alla società Futsal Ternana emerge all’evidenza ed univocamente dagli atti di gara (rapporti dei direttori di gara, del commissario di campo e del rappresentante della Procura Federale) i quali, come è noto, costituiscono prova privilegiata ai sensi delle norme federali. Peraltro, il richiamo all’esimente di cui all’art. 13 C.G.S. operato dalla reclamante è del tutto inconferente atteso che, ai sensi del comma 2 di tale disposizione, la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate alle lettere da a) ad e) del comma 1 del medesimo art. 13. Tuttavia, nel caso di specie, da un lato la reclamante non ha fornito la prova della sussistenza di tali circostanze, tanto più della concorrenza di almeno due delle ipotesi in questione come preteso dalla norma (prova della sussistenza di alcune delle circostanze); dall’altro, muovendo il provvedimento sanzionatorio dalla valutazione anche di condotte ascrivibili a soggetti riconducibili alla società in funzione dirigenziale, l’attenuazione invocata non potrebbe comunque trovare applicazione essendo limitata la sua portata alla valutazione delle condotte dei sostenitori e non già dei dirigenti Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ternana di Terni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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