F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RENDE/REGGIO CALABRIA DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
6. RICORSO A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RENDE/REGGIO CALABRIA DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 4.11.2015)
La società Rende in persona del presidente pro-tempore sig. Fabio Coscarella, ha proposto ricorso, datato 9.11.2015, avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento di reclamo presentato dalla A.S.D. Reggio Calabria, in ordine a fatti avvenuti nella gara Rende/Reggio Calabria dell’11.10.2015, è stata comminata, all’odierna ricorrente, la perdita della partita tra loro giocata con il risultato di 0-3, avendo la prima impiegato l’atleta Marco Feraco, malgrado fosse in costanza di squalifica. Risulta dagli atti che, effettivamente, il giocatore, in organico nella società cosentina per la corrente stagione, nella precedente aveva militato per la società Acri SCSD ed aveva riportato una squalifica per 6 giornate di gara, delle quali, al termine della stagione passata, ne aveva scontato solo quattro. Residuavano, quindi, due giornate di squalifica da scontare nel corrente campionato. Ad avviso della ricorrente, ciò era avvenuto in quanto il Feraco non aveva partecipato alle prime due gare del campionato Juniores Nazionale, cosicché doveva ritenersi legittimo, a suo avviso, l’impiego con la “prima squadra” nella gara oggetto dell’odierno ricorso. Contro tale partecipazione era insorta, con rituale reclamo, la società Reggio Calabria invocando la disposizione di cui all’art. 22 comma 6 C.G.S. ed il Giudice Sportivo di primo grado, in accoglimento, ha comminato alla società cosentina la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3. La decisione è censurata dalla S.S. Rende che, col reclamo oggetto dell’odierna cognizione, pur non contestando i fatti, insiste nella tesi già sottoposta alla valutazione del Giudice Sportivo, ossia che, irrogando la sanzione, sarebbe stato violato un principio di omogeneità tra campionato in cui è stata comminata la squalifica e quello in cui dev’essere scontato. Principio del quale il comma 6 dell’art. 22 C.G.S. costituisce deroga (asseritamente ingiustificata) alla regola generale del comma 3 perché, secondo l’avviso di parte ricorrente, “il calciatore sarebbe tenuto a scontare la squalifica in gare omogenee” e anche perché la sua applicazione, nei modi e termini di cui alla decisione impugnata, sarebbe lesiva del principio di cui all’art. 20, comma 3 dello Statuto del CONI. Peraltro, sempre secondo il rappresentante della S.S. Rende, il Giudice Sportivo non avrebbe considerato che lo stesso principio di omogeneità sarebbe stato confermato dall’art. 19, commi 11 e 6 13, per cui, in conclusione, ha chiesto che la decisione del Giudice Sportivo venga annullata con ripristino del risultato sportivo acquisito al termine della gara. La A.S.D. Reggio Calabria ha controdedotto, con memoria del 16.11.2015, nella quale ha sostenuto la correttezza della decisione di primo grado alla luce della inequivoca lettera della norma ex art. 22 comma 6 C.G.S., la cui disciplina risulta correttamente applicata, anche alla luce dell’ interpretazione data dalla Corte Federale nel parere reso con Com. Uff. n. 13Cf/ (2005-2006). Erronea sarebbe altresì la lettura fornita da controparte della norma di cui all’art. 20 comma 3 dello Statuto del CONI per cui ha insistito nella reiezione del ricorso proposto dalla S.S. Rende. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, nel corso della quale è intervenuto, per delega, l’avv. Angelucci, in rappresentanza della A.S.D. Reggio Calabria. Nessuno è comparso per l’A.S.D. SS Rende. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso sia infondato e, per questo, non possa essere accolto. La società ricorrente lamenta che il Giudice Sportivo abbia fatto erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 22 comma 6 C.G.S. pretermettendo ogni dovuto rilievo al c.d. principio di omogeneità tra competizioni. La censura è mal posta alla luce della chiarezza della disposizione de qua, confermata dall’autorevole parere della Corte (Com. Uff. n. 13/Cf (2005/2006), che nel precisare il quadro oggettivo-temporale di espiazione delle sanzioni inflitte ai tesserati (all’epoca art. 17, commi 3 e 6 C.G.S. riprodotti nel vigente art. 22 C.G.S.) ha ribadito che, posto il principio della separatezza delle competizioni in ambito federale, che vuole che la sanzione deve, normalmente, essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione e all’interno della competizione o torneo in cui la condotta si era manifestata (Com. Uff. n. 2/Cf del 17.6.1998 e n. 13/Cf del 22.5.2003), deve però anche tenersi conto delle deroghe che lo stesso corpo normativo ha posto. Deroghe che, in virtù del principio dell’effettività e dell’ultrattività delle sanzioni, vuole che le squalifiche non scontate nella competizione in cui sono state irrogate conservino validità, per il residuo, nella stagione successiva. E vuole anche che la sanzione debba essere scontata (secondo quanto stabilito dalla Corte nel richiamato pare di cui al Com. Uff. n. 13/Cf): a) in gare ufficiali; b) della “prima squadra”; c) della “nuova società di appartenenza”. Ora, non v’è chi non veda come la portata precettiva della norma sia assolutamente inequivoca e come s’imponga, nella sua ermeneutica, principalmente nella previsione che la sanzione debba essere scontata in gare ufficiali e, soprattutto, in quelle disputate dalla prima squadra. La ratio è evidente nel frapporre impedimento a qualsiasi tentativo di eludere la sanzione, facendo riferimento a competizioni nelle quali militano formazioni minori della stessa società, perché così facendo - e seguendo la stessa evidenza - sarebbe agevole riferirsi a qualsiasi competizione dello stesso sodalizio per denunciare l’avvenuta soggezione alla squalifica irrogata. Va, pertanto, riaffermato il principio che la speciale disposizione, ora contenuta nell’art. 22 comma 6 C.G.S., debba essere intesa nel senso che nel caso il calciatore colpito da sanzione sia stato trasferito, la squalifica dev’essere scontata nella nuova squadra di appartenenza, intendendosi per tale quella che partecipa alla più elevata delle competizioni cui è iscritta la società del tesserato, fermo restando che le sanzioni inflitte in Coppa Italia o tornei similari debbono essere scontate nella stesse Coppe, senza alcuna possibilità, per il principio della separatezza dei tornei, di una possibile commistione, anche in senso contrario. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può affermare che il campionato “juniores” sia assimilabile, in toto, a quello in cui milita la “prima squadra” proprio perché la dedotta assimilazione si porrebbe come incoerente con quanto stabilito nella norma di cui all’art. 20 comma 6 C.G.S.. Contrariamente opinando non avrebbe alcuna ragionevole spiegazione la precisazione, ivi manifestata, ossia che “la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società”. La chiara lettera della norma appare, pertanto, assolutamente dirimente e conduce alla non condivisibilità dell’argomentazione della società ricorrente. Inconferente, poi, è il richiamo allo Statuto del Coni in quanto la norma evocata attiene ad un principio di generale portata e afferente alle garanzie di uguaglianza e pari opportunità per l’accesso alle competizioni, non certamente impingendosi nella regolamentazione delle sanzioni sportive. Ciò posto, il ricorso nella sua complessità argomentativa e nelle pretese avanzate si dimostra infondato e, come tale, dev’essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Rende di Rende (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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