F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MILANOVIC MILAN SEGUITO GARA PESCARA/ASCOLI PICCHIO DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 82 del 28.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MILANOVIC MILAN SEGUITO GARA PESCARA/ASCOLI PICCHIO DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 82 del 28.2.2016) Con ricorso introdotto nel rispetto delle disposizioni e termini regolamentari, la società Ascoli Picchio F.C. 1898 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 28.02.2016, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Pescara/Ascoli del precedente giorno 27, ha squalificato il calciatore Milan Milanovic per 3 giornate effettive di gara in quanto “con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con una violenta manata il torace di un avversario”. La reclamante eccepisce l’eccessività della sanzione, specificando che il proprio calciatore si era limitato ad appoggiare le mani sul torace dell’avversario e che tale gesto, pur integrando condotta gravemente antisportiva, escludeva con certezza quella violenta, sanzionata. Rileva la Corte che l’impugnata squalifica è stata inflitta in base al rapporto del secondo Assistente, il quale riferisce del colpo siccome inferto “in modo violento”: tale ricostruzione dell’episodio viene contestata in ricorso, osservando che l’inesistenza di alcuna conseguenza per il calciatore aggredito induce ad escludere la caratteristica di atto violento. La Corte, al fine di accertare con certezza lo svolgimento dell’evento, provvedeva ad ascoltare il refertante il quale precisava che, nell’occasione, il Milan Milanovic metteva entrambe le mani sul petto dell’avversario spingendolo con una “botta secca”, determinandone la caduta senza alcun pregiudizio fisico. Alla luce di siffatta precisazione la Corte rileva la non congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti: il gesto compiuto dal Milanovic non appare configurabile quale violento non tanto per la mancanza di conseguenze lesive, bensì per l’inidoneità del mezzo a provocarle: il calciatore, pertanto, deve essere ritenuto comportamento gravemente antisportivo sanzionabile ex art. 19, comma IV, lett. a) C.G.S.. 3 Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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