F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/LECCE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 096/CSA dell’11 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CSA del 01 Giugno 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL SIG. BRAGLIA PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE/LECCE DEL 28.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)
Con reclamo ritualmente proposto il Sig. Braglia Piero, tesserato in qualità di allenatore della U.S. Lecce S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 138/DIV del 1.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all'esito della gara Ischia Isola Verde/Lecce del 28.2.2016, gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara “perché durante la gara profferiva una espressione ingiuriosa nei confronti di un assistente, che non la percepiva perché lontano; il medesimo profferiva una espressione blasfema”. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito, in limine, che: a) la motivazione posta a fondamento della sanzione parrebbe basarsi su presupposti non del tutto fondati; b) le espressioni blasfema ed ingiuriosa non erano state rilevate dagli Ufficiali di gara. Ciò premesso ha, in via preliminare eccepito la nullità della decisione impugnata e, comunque, l'irritualità dell'utilizzo del referto del Commissario di Campo nonché del rapporto redatto dai rappresentanti della P.F., non in conformità a quanto normato dall'art. 35.1.1 C.G.S.. Ha, infatti, rilevato che le condotte antidisciplinari erano state poste in essere nel corso dello svolgimento della gara allorché il reclamante si trovava nella c.d. “area tecnica” e, quindi, sotto la giurisdizione degli Ufficiali di gara. Ha, inoltre, precisato, quanto alla espressione blasfema, che la stessa può essere, ex art. 35.1.4 del C.G.S., segnalata al G.S. solo con nota riservata del Procuratore Federale, con esclusione di altri componenti dell'Ufficio della Procura Federale. In ordine alla supposta violazione dell'art. 19, comma 3 bis, C.G.S. ha, poi, negato di avere proferito l'espressione blasfema avendo, per contro, utilizzato una diversa espressione foneticamente non dissimile. Infine ha sostenuto che l'espressione ingiuriosa, parimenti sanzionata, non era stata percepita dall'assistente arbitrale che si trovava distante. Con argomentazione conclusiva, inoltre, si è doluto della mancata concessione, ex art. 16 C.G.S., di attenuanti quali l'assenza di precedenti ed il suo ravvedimento per l'accaduto, significativo della consapevolezza del disvalore degli atti compiuti. Ha, quindi, concluso chiedendo: in via principale, l'annullamento e/o revoca della decisione impugnata; in subordine, la riduzione della sanzione a quella di due giornate di squalifica; in estremo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara e commutazione dell'ulteriore giornata in una ammenda. Alla seduta del’11.3.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello della F.I.G.C. – Ia Sezione – sono comparsi il reclamante ed il suo difensore il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato, come da dispositivo. Osserva questa Corte che la frase blasfema, pur non segnalata dal P.F. con la procedura di cui all'art. 35.1.4 C.G.S., è stata refertata sia dal Commissario di Campo sia dai sostituti della Procura 4 Federale, e costituisce violazione del basilare principio previsto dall'art. 1.1 del C.G.S. che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Quanto alla espressione ingiuriosa, osserva questa Corte che la stessa, quasi fosse stata una esclamazione, non avrebbe potuto essere sanzionata atteso che non era stata udita dall'assistente arbitrale, che si trovava ben distante. Non merita, infine, di essere accolta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S. attesa la sussistenza in capo al Sig. Braglia Piero di precedenti disciplinari di cui ai Com. Uff. nn. 123 C.G.F. (2012-2013) e 169 C.G.F. (2013-2014). Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Braglia Piero riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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