COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale FASCICOLO N. 276/PF Proc. 388 pf 2015-16 – Campionato Juniores N. 238 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI CIARDIELLO Antonello, DE ANGELIS Antonio, DEL PRESIDENTE PESCE Biagio e DEL DIRIGENTE SPARANO Eugenio PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOL 1 bis, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’ USD MONTEFORTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 12.10.2015 TRA USD ARIANO CALCIO C/ USD MONTEFORTE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 124 del 01 Giugno 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
FASCICOLO N. 276/PF Proc. 388 pf 2015-16 – Campionato Juniores N. 238 - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI CIARDIELLO Antonello, DE ANGELIS Antonio, DEL PRESIDENTE PESCE Biagio e DEL DIRIGENTE SPARANO Eugenio PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOL 1 bis, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF NONCHE’ DELLA SOCIETA’ USD MONTEFORTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 2 E ART. 1 COMMA 5 CGS – GARA DEL 12.10.2015 TRA USD ARIANO CALCIO C/ USD MONTEFORTE La Procura Federale ha accertato che i calciatori in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara, pure in epigrafe indicata, dalla società USD Monteforte malgrado non fossero tesserati. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale SPARANO Eugenio con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e del Presidente PESCE Biagio l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società U.S.D. Monteforte ed il suo presidente Pesce Biagio facevano pervenire memorie difensive ammettendo i fatti ma precisando che gli stessi erano determinati da una diffidenza da parte dei genitori a sottoscrivere gli atti federali. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta del 16.5.2016, mentre il rinvio all’odierna udienza risulta pubblicato sul CU del 118 del 19/5/2016 pag. 2687-2688. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori DE ANGELIS e CIARDIELLO tre giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente SPARANO Eugenio anni 1 mesi 6 di inibizione, per il Presidente Pesce Biagio la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società U.S.D. Monteforte la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda. Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. U.S.D. Monteforte alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie se va considerato che entrambi i calciatori sono stati impegnati in gara, con grave nocumento della regolarità della stessa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M. Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori DE ANGELIS Antonio e CIARDIELLO Antonello la squalifica per tre giornate di gara ciascuno, al dirigente SPARANO Eugenio ed l’inibizione per mesi tre, al Presidente PESCE Biagio l’inibizione per mesi tre ed alla società USD Monteforte l’ammenda di € 300,00. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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