F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIATORE GIANNI MUNARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LIVORNO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 139/CSA del 19 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CSA del 06 Giugno 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CALCIATORE GIANNI MUNARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LIVORNO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Cagliari/Livorno, disputato in data 30.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Gianni Munari la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al 14° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Munari, sostenendo come egli non avrebbe pronunciato le parole precisate nel referto dell’Assistente e che, anche qualora il Sig. Munari stesso avesse rivolto all’Arbitro l’espressione in questione, la stessa non poteva essere considerata come irriguardosa o offensiva, ma tuttalpiù di natura puramente irrispettosa. Il Sig. Munari contestava, pertanto, l’eccessiva entità della sanzione irrogata e ne chiedeva la riduzione. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 19.5.2016, è presente l’Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, l’irrilevanza delle circostanze addotte dal Sig. Munari in merito alla presunta non veridicità di quanto riportato nel referto dell’Assistente, dal momento che tale referto, essendo redatto da un ufficiale di gara, fa piena prova circa il comportamento in esso descritto. Ciò detto, la Corte rileva come l’espressione pronunciata dal calciatore in questione non possa che essere considerata come irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e, conseguentemente, deve essere ritenuta rilevante ai fini della irrogazione della sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. In merito, infine, all’entità della sanzione irrogata, la Corte evidenzia come la stessa debba essere considerata congrua, atteso che alle 2 giornate definite come minimo edittale in caso di applicazione del predetto art. 19 C.G.S., deve essere necessariamente aggiunta anche l’ulteriore giornata di squalifica determinata dall’espulsione del Sig. Munari per grave fallo nei confronti di un avversario avvenuto nel corso della gara in oggetto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Munari Gianni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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